Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non trascritto è opponibile al fallimento

14/01/2021

Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non trascritto è opponibile al fallimento
A cura di Viviana Rotella

Con la sentenza n. 377 del 13.1.2020, la Corte di Cassazione conferma l’indirizzo interpretativo consolidato secondo cui il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge, convivente con i figli non autosufficienti, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente, per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni. Tale provvedimento è opponibile anche alla curatela del fallimento del coniuge proprietario dell’immobile.

La ratio della pronuncia è quella di garantire la tutela dei figli.

In qualche caso, il fallito potrebbe fare un uso “strumentale” della procedura di separazione/divorzio, al fine di sottrarre l’immobile alla massa dei creditori.
Dal momento che il terzo acquirente dell’immobile può promuovere un giudizio di accertamento, affinché venga pronunciata l’inefficacia del titolo, quando i figli abbiano raggiunto l’autosufficienza economica o non l’abbiano raggiunta per propria colpa, è opportuno che i curatori verifichino l’età dei figli del fallito e le loro condizioni economiche.

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