Non è prededucibile l’indennità di espropriazione dovuta dal Fallimento all’espropriato

19/10/2021

Non è prededucibile l’indennità di espropriazione dovuta dal Fallimento all’espropriato
A cura di Simone Spiazzi

Con ordinanza n. 10111 depositata il 16/04/2021, la Cassazione sancisce la non prededucibilità del credito avente ad oggetto l’indennità di esproprio di un immobile dovuta dalla società beneficiaria poi fallita, così come determinata da una sentenza in sede di opposizione alla stima.

La sentenza non è opponibile alla massa fallimentare, poiché la liquidazione dell’indennità non si sottrae al principio di esclusività del concorso formale dei creditori, sancito dall’art. 52 l. fall., in forza del quale ogni pretesa deve essere fatta valere nelle forme previste per l’accertamento dello stato passivo.

Nel caso di specie, era in atto tra la compagine poi fallita e il Comune una convenzione urbanistica. Il rapporto negoziale, che ha costituito titolo per l’esproprio, è proseguito in capo al curatore. Tuttavia, la prosecuzione del rapporto in capo alla curatela – sostiene la Corte – è inidonea a determinare l’appostazione dell’indennizzo in prededuzione. Il contratto, infatti, non produce effetti se non tra le parti ma, soprattutto, l’indennità di esproprio non costituisce un’obbligazione derivante dal contratto di convenzione urbanistica fra autorità espropriante e beneficiario, bensì un indennizzo dovuto in diretta conseguenza dell’atto ablatorio.

In conclusione, il proprietario espropriato, pur essendoci una sentenza che determina l’indennità di espropriazione in proprio favore, dovrà procedere alla domanda di insinuazione al passivo insieme agli altri creditori.

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