Concordato preventivo con riserva: l’imprenditore persona fisica che presenta la domanda è tenuto al deposito delle scritture contabili

24/11/2021

Concordato preventivo con riserva: l’imprenditore persona fisica che presenta la domanda è tenuto al deposito delle scritture contabili
A cura di Nicolò Pavan
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 33594 del 2021, ha ritenuto in seguito a domanda di concordato preventivo con riserva ex art.161, comma 6, l. fall., che l’obbligo di presentazione dei bilanci relativi ai tre esercizi precedenti la domanda gravi non solo sull’imprenditore che esercita un’attività commerciale, ma anche sull’imprenditore persona fisica.

Il caso riguarda un imprenditore agricolo che propone con ricorso una domanda di concordato preventivo con riserva nel corso del procedimento per la dichiarazione di suo fallimento. In tale contesto, da un lato la volontà del ricorrente è di accedere al rimedio del concordato, che presuppone un soggetto commerciale e come tale fallibile; d’altro lato, assume di essere un imprenditore agricolo e come tale non fallibile.

L'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo. Ovvero, quando le attività connesse di cui all'art.2135, comma 3, c.c., assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura.

Pubblicazioni/Eventi Directory:  Ristrutturazioni e Assistenza nella Crisi d’Impresa

Condividi su: linkedin share facebook share twitter share
Sigla.com - Internet Partner