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È il tribunale fallimentare a decidere in caso di diniego di adesione dell’amministrazione finanziaria alla transazione fiscale nel concordato preventivo
È il tribunale fallimentare a decidere in caso di diniego di adesione dell’amministrazione finanziaria alla transazione fiscale nel concordato preventivo
24/11/2021
A cura di Alessandro Dalla Sega
Con l’ordinanza n. 35954 del 22 novembre 2021, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito la giurisdizione del Tribunale Fallimentare sulla mancata adesione erariale alle proposte di transazione fiscale nel concordato preventivo.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava una società che, versando in una situazione di dissesto economico, formulava proposta di concordato preventivo con transazione fiscale e l’amministrazione finanziaria non aderiva a tale richiesta.
La società impugnava così il diniego dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e, nelle more del giudizio, l'Amministrazione proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, in particolare quella del tribunale fallimentare.
Il ricorso è stato accolto dalla Suprema Corte la quale, uniformandosi alla propria decisione n. 8054 del 25 marzo 2021, ha affermato la prevalenza dell’interesse concorsuale su quello tributario, ciò indipendentemente dalla natura delle obbligazioni, in ragione dell’obbligatorietà di tali proposte nell’ambito delle procedure e degli art. 180, 182bis e 182ter del RD 267/42, novellati dal DL 125/2020.
I giudici hanno posto l’attenzione sull'inserimento della transazione fiscale all'interno della disciplina generale delle procedure concorsuali, disciplina che prevede l'obbligatorietà del sub-procedimento di “trattamento dei crediti tributari” nell'ambito della “procedura madre” di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti.
Ciò comporta quindi la
prevalenza della ratio concorsuale su quella fiscale.
Nel caso di specie, in assenza della natura provvedimentale del voto assunto dall'Amministrazione, contro la quale si rivolge la società contribuente, la giurisdizione della controversia spetta al tribunale fallimentare, essendo in discussione la mera manifestazione di volontà della stessa, in relazione alla quale il Tribunale è funzionalmente competente a decidere.
In definitiva, la natura ancillare del procedimento di transazione fiscale rispetto a quello concorsuale indirizza verso l'individuazione della giurisdizione ordinaria per le controversie concernenti il diniego dell'Erario.
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