A cura di Matteo Tambalo Per l’Agenzia delle Entrate, in caso di donazione di quote, non è consentito ai donatari detrarre l'imposta sostitutiva assolta dal donante sulla rivalutazione precedentemente effettuata. Pertanto, se il donatario effettua una nuova rivalutazione sulle quote ricevute, non potrà scomputare dall’imposta dovuta quanto già versato dal donante, in quanto, l’imposta sostitutiva già corrisposta, assolve la funzione di rideterminare il costo di acquisto della partecipazione realizzando una minore plusvalenza in caso di cessione della partecipazione stessa da parte del
medesimo soggetto che ha posto in essere la rivalutazione.