Solo il deposito del piano integrativo realizza la pendenza della domanda di concordato preventivo

12/12/2014

Il Decreto del Tribunale di Nocera Inferiore del 28/10/2014 qualifica come sostanziale il termine per il deposito del piano concordatario ex art. 161 VI comma L.F. Ciò comporta, soprattutto, la non assoggettabilità del termine alla sospensione feriale e non realizza la litispendenza del procedimento di concordato preventivo. In altri termini, la domanda “prenotativa” ex art. 161 L.F. realizza un mero congelamento delle azioni esecutive e cautelari dei creditori.

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