Non è dovuto il compenso all'Advisor del concordato in caso di informativa incompleta ai creditori

25/10/2021

Non è dovuto il compenso all'Advisor del concordato in caso di informativa incompleta ai creditori
A cura di Nicolò Pavan

Il Tribunale di Alessandria con la Sentenza n. 26072/2021 ha rilevato che l’advisor di una proposta concordataria non aveva prospettato i possibili benefici di un’azione di responsabilità in caso di fallimento.

Orbene, il credito del professionista matura qualora la prestazione eseguita sia tale da perseguire le finalità imposte dalla natura dell’incarico; di contro, l’ammissione al passivo è esclusa ove si accerti che l’opera prestata sia inutile e/o inadeguata.

Nell’adempimento dell’obbligazione, il professionista ex art. 1176, 2° co., c.c. adempie secondo la diligenza propria della natura dell’attività esercitata. Nel caso in esame, l’inadempimento del professionista, consistente nel mancato assolvimento del dovere di completa esplicitazione di tutti i fatti riguardanti la vita sociale dell’impresa, non ha consentito ai creditori di maturare una scelta di voto piena e consapevole.
In definitiva, essendo inadempiuto il dovere di diligenza in capo al professionista (che si concreta nel suddetto dovere di informativa), è stata esclusa l’ammissione del credito al passivo fallimentare.

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