Prestito di personale, la non imponibilità IVA solo nell’ambito dei Gruppi Societari?

20/02/2025

Prestito di personale, la non imponibilità IVA solo nell’ambito dei Gruppi Societari?
A cura di Monica Secco

Prestito di personale, la non imponibilità IVA solo nell’ambito dei Gruppi Societari?
 
Ritorniamo sulla questione IVA relativa ai distacchi e ai prestiti del personale, segnalando che in data 18/02/2025 l’Agenzia ha pubblicato un interpello (n. 38 qui allegato), intervenendo per la prima volta sulla questione dell’assoggettamento ad IVA di dette fattispecie dopo la Sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-94-19) e dopo il recente intervento normativo conseguente proprio a tale decisione.

L’art. 16-ter del DL 131/2024, allineandosi ai principi della Corte di Giustizia Ue citata che aveva statuito che il distacco integra una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA al ricorrere di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto, ha abrogato l’art. 8 comma 35 della L. 67/88, che prevedeva la non imponibilità IVA dei distacchi del personale a fronte dei quali vi è il semplice rimborso dei costi sostenuti per il distacco. La nuova disciplina opera per i soli “distacchi e prestiti del personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025”.

Nella risposta all’ interpello qui in commento è affrontato proprio un caso in cui il distacco del personale avviene richiedendo alla società distaccataria unicamente il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dalla distaccante per ciascun lavoratore (inclusi tutti gli oneri contributivi e assicurativi), senza alcuna marginalità.

Nella risposta dell’Agenzia delle Entrate sono ripresi i principi della Corte di Giustizia nella sentenza 11 marzo 2020 relativa alla causa C-94/19, secondo cui la prestazione di distacco assume rilevanza ai fini IVA quando tra le parti sussiste un nesso diretto in forza del quale “le due prestazioni si condizionano reciprocamente, (...) vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa”. In breve, secondo i giudici unionali, si ha un reciproco condizionamento tra le due prestazioni anche soltanto per il fatto che il personale è distaccato a fronte del rimborso dei soli costi sostenuti.

La Società istante ritiene che il distacco del personale non abbia rilevanza ai fini IVA e considera che il rimborso erogato non abbia natura di corrispettivo, in quanto mancherebbe il controvalore effettivo per il servizio prestato e da ciò deriverebbe l’irrilevanza ai fini Iva.

L’Agenzia conferma invece l’assoggettamento a Iva dei distacchi in oggetto. Citando anche il nuovo art. 16-ter del DL 131/2024 conclude per l’assoggettamento ad IVA anche con riferimento alle prestazioni rese a fronte del rimborso del puro costo.

Secondo l’Agenzia, a prescindere dall’esistenza di un ricarico a favore del distaccante, è riscontrabile nel caso di specie un nesso diretto, nell’accezione della Corte di giustizia Ue, fra la prestazione di Alfa, che distacca il personale, e la controprestazione di Beta, cosicché le due prestazioni – quella del distacco e quella del pagamento degli importi a fronte di esso – si condizionano reciprocamente.

Nella risposta l’Agenzia non ha però approfondito le caratteristiche da attribuire al “reciproco condizionamento” tra le diverse prestazioni, al fine di delineare l’effettivo contorno dell’assoggettamento a IVA del distacco di personale, che secondo la Corte di Giustizia sono da assoggettare ad IVA se esiste questo reciproco condizionamento, mentre restano escluse ove questo manchi.

Merita forse invece sottolineare che l’Agenzia nel testo dell’interpello ha posto l’accento sul fatto che le due società non erano del medesimo Gruppo (erano due società pubbliche di cui una in House).  Ricordo che la Sentenza della Corte di Giustizia UE, si riferiva ad un distacco di personale nell’ambito di due società appartenenti ad un medesimo Gruppo societario. Si legge nel testo dell’interpello l’inciso: “Nel caso di specie, dunque, il distacco del personale non avviene tra società appartenenti al medesimo gruppo (…) “.

Tale inciso, non ulteriormente sviluppato dall’Agenzia nel proseguo dell’interpello, potrebbe portare alla conclusione che secondo l’Agenzia, la mancanza del nesso diretto fra le due prestazioni (lavoro e corrispettivo) che non si condizionano reciprocamente, possa esistere solo per i prestiti del personale all’interno dei Gruppi societari, in quanto, nell’ambito dei Gruppi il distacco o il prestito del personale è effettuato anche per fini ed interessi diversi dalla mera percezione del corrispettivo, in ciò rispondendo ad altre finalità proprie e peculiari dei gruppi societari. Ed infatti, la Sentenza della Corte di Giustizia UE che ha dato origine alla questione IVA era proprio relativa ad un prestito di personale effettuato fra società del medesimo Gruppo.

Agenzia Entrate Risposta 38/2025

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