Sui limiti di responsabilità del terzo assuntore nel concordato fallimentare

11/11/2023

Sui limiti di responsabilità del terzo assuntore nel concordato fallimentare

ll nostro Giorgio Aschieri commenta, su ALL IN Giuridica di SEAC, l'ordinanza della Corte di Cassazione, sez. I Civile, 8 novembre 2023, n. 31107.

La Corte di Cassazione affronta il tema dei limiti di responsabilità del terzo assuntore nel concordato fallimentare, individuando, nell’art. 124, 4° comma, l. fall. una preclusione processuale, senza distinzione fra creditori chirografari e non, destinata ad operare a condizione che lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo.

Ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 124 della l. fall. il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta.

L’argomentazione della Suprema Corte è lunga ed approfondita, dando atto di tutti gli elementi formali e giuridici che ostavano all’accoglimento del ricorso.
Due ulteriori punti vanno a questo punto evidenziati, anche se uno di essi è già implicito nella motivazione in esame.
Il primo e più importante è che la decisione della Suprema Corte era di fatto obbligata, perché in caso contrario l’istituto del concordato fallimentare sarebbe, di fatto, quasi inutilizzabile.
Se il proponente del concordato non avesse la possibilità di limitare la propria responsabilità ai creditori risultanti dallo stato passivo (oltre a quelli le cui domande od opposizioni sono in corso di trattazione), sarebbe per lui troppo rischioso formulare la proposta ai creditori, laddove la stessa sia strutturata – come normalmente accade - come pagamento di una percentuale fissa dei crediti insinuati. E’ evidente, infatti, che offrire ad esempio il 5% ai chirografari diventerebbe molto rischioso, se successivamente alla proposta pervenissero consistenti domande di insinuazione al passivo. In caso di approvazione del concordato il proponente è infatti vincolato a tale percentuale.
Il secondo aspetto da evidenziare è che la Suprema Corte ha implicitamente fatto presente all’Agenzia delle Entrate che l’Erario è un creditore come gli altri, ai fini della tempestività del proprio operato. Stante anche il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è doveroso che tale creditore sia sollecito come gli altri, nel formulare la propria domanda di insinuazione al passivo, perché ciò contribuisce alla speditezza della procedura.
Così come vi sono diverse penalizzazioni per i creditori, che si attivano tardivamente rispetto ai tempi canonici della procedura, così deve essere per l’Erario, che non può addurre le peculiarità del proprio procedimento interno (ad esempio l’emissione dei ruoli) per invocare un trattamento differenziato.
 

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