Aumento di capitale di SRL-PMI mediante emissione di categorie di quote (ai sensi del D.L. n. 50/2017)

27/12/2018

Il Dipartimento Company Law ed Operazioni Straordinarie (con i professionisti Alberto Righini e Matteo Tambalo) ha assistito una società holding Srl, avente le caratteristiche di PMI ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, in un aumento di capitale mediante emissione di categorie di quote (così come consentito dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50) prive del diritto di voto ed aventi il diritto di ricevere in via esclusiva la distribuzione di utili specificamente individuati all’interno dello statuto; i professionisti hanno curato, in particolare, dapprima gli aspetti di ideazione dell’operazione a seguito della prospettazione delle esigenze della società cliente, ed in seguito hanno redatto il testo delle modifiche statutarie necessarie all’aumento mediante emissione di categorie di quote e alla definizione e regolamentazione di quest’ultime, nonché hanno redatto, coordinandosi con il notaio, il verbale dell’assemblea che ha dato corso a detta operazione.

Si ricorda che, così come consentito dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, che ha esteso la disciplina originariamente prevista per le start up costituite in forma di SRL anche alle P.M.I. costituite in forma di s.r.l., una Srl definibile Pmi può:
- emettere categorie di quote fornite di diritti diversi
- offrire le proprie quote al pubblico mediante crowdfunding
- acquistare le proprie quote o prestare assistenza finanziaria al loro acquisto.

Per essere definibile PMI, una srl deve soddisfare contemporaneamente le seguenti caratteristiche: 1. abbia a oggetto una qualsiasi attività economica, anche non commerciale e anche non di impresa (articolo 1, raccomandazione Ce); 2. occupi meno di 250 persone e abbia un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro (articolo 2, raccomandazione Ce); 3. non appartenga a gruppi di imprese il cui potere economico superi quello di una Pmi ai sensi del «considerando» 9, e seguenti, e degli articoli 3 e 6 della raccomandazione Ce.

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