Carte prepagate e moneta figurativa: momento di effettuazione delle operazioni IVA

01/02/1999

di Alberto Righini e Monica Secco

L'introduzione di nuove tecnologie applicate ai più diversi settori delle attività commerciali sta rivoluzionando la realtà economica e rendendo inadeguate le categorie tipizzate dal legislatore tributario; gli schemi legislativi difficilmente si adattano a tali nuovi strumenti e rischiano di provocare incomprensioni tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria.
E' questo il caso delle carte prepagate (denominate cip card) costituenti un nuovo strumento di pagamento attualmente utilizzato nei rapporti fra commercianti al minuto e cliente. il meccanismo del rilascio e dell'utilizzo della cip card può essere così riassunto:
- il negoziante riceve dal cliente una somma di denaro:
- tale somma di denaro viene registrata sulla cip card attraverso tecnologie diverse (banda magnetica, a memoria, microprocessore, eccetera);
- il cliente, nel momneto di effettuazione degli acquisti, utilizzerà la  cip card come strumento di pagamento;
- l'operazione sarà addebitata sulla cip card fino all'esaurimento dell'accredito iniziale.
Tale operazione è destinata inevitabilmente a interferire con la normativa concernente il momento di effettuazione delle operazioni ai fini IVA (art. 6 del D.P.R. n.633/1972) e con la normativa concernente l'obbligo di documentazione dell'operazione (e più precisamente con il momento di rilascio dello scontrino fiscale di cui all'art. 1 comma 1 del D.M. 23 marzo 1998).
Il presente lavoro tenterà di individuare il momento Iva in cui si deve considerare effettuate l'operazione ed il corretto momento di emissione dello scontrino fiscale, analizzando, se nel versamento di denaro inizialmente effettuato per poter utilizzare la cip card, debba essere individuato un pagamento anticipato del corrispettivo, con conseguente obbligo di documentazione dell'operazione, o diversamente, se nell'operazione possa invece ravvisarsi un cambio del denaro in "moneta convenzionale". In tale ultima ipoetsi l'acquisto della cip card rappresenterebbe una mera cessione di denaro non rilevante ai fini Iva ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a), per cui lo scontrino fiscale dovrebbe essere emesso all'atto dell'effettuazione dell'acquisto di ogni singolo bene, momento in cui deve considerarsi effettuata l'operazione ai fini Iva.
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