NEWS - Come si deve fare il cosiddetto bonifico “parlante” per la detrazione bonus 110%

12/10/2020

NEWS - Come si deve fare il cosiddetto bonifico “parlante” per la detrazione bonus 110%
A cura di Alessandro Dalla Sega

Tralasciando gli aspetti prettamente tecnici in molti ci stanno chiedendo un aspetto molto importante, spesso sottovalutato, relativo alle modalità per effettuare il pagamento delle spese, al netto del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito.

L’art. 6, co. 1, lettera e) del Decreto Requisiti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5/10/2020) prevede che: “e) salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito di cui all'art. 121, comma 1, del Decreto Rilancio, effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato. Tale condizione e' richiesta per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a)”.

Pertanto, per beneficiare delle detrazioni previste, il bonifico bancario o postale deve avere:
 
  • il numero e la data della fattura;
  • la causale del versamento con il riferimento alla norma (nel caso superbonus è l’art. 119 del D.L. n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020);
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA;
  • il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
 
Per i bonifici effettuati online, accedendo alla piattaforma della propria banca è possibile scegliere se effettuare:
 
  • bonifico;
  • bonifico per agevolazione fiscale.
 
È necessario scegliere quest'ultimo e compilare i campi relativi a:
 
  • dati del beneficiario
  • dati del bonifico
  • ordinante
  • causale (vedasi sotto un esempio);
  • tipo di agevolazione;
  • codice fiscale/Partita IVA del beneficiario;
  • codice fiscale/Partita IVA del fruitore dell'agevolazione (o del cosiddetto ordinante);
  • codice fiscale/P.IVA dell'eventuale amministratore di condominio.
 
Nel campo "tipo di agevolazione" sarà possibile scegliere tra le seguenti voci:
 
  • Lavori di Ristrutturazione Edilizia - Art. 16-bis del T.U.I.R. (DPR 917/1986) - [2];
  • Risparmio Energetico Legge 296/2006 e succ.mod.e integr. (cd. Ecobonus);
  • Bonus mobili - Spese per l’arredo relative ad immobili già oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • Bonus sisma - Interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), (DPR 917/1986), su edifici ubicati nelle zone sismiche.
 
Per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio, si dovrà scegliere la voce "Risparmio Energetico Legge 296/2006 e succ.mod.e integr. (cd. Ecobonus)" e specificare nella causale la normativa di riferimento (come riportato nell’esempio qui sotto).

Ecco un esempio:

Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’art. 119 D.L. 34/2020

Pagamento fattura n. ______ del _________ a favore di _______________________ CF / Partita IVA _______________________

Beneficiario della detrazione _______________ codice fiscale / P.IVA __________________


Nel caso in cui il contribuente compili erroneamente il “bonifico parlante” niente paura, a tutto c’è un rimedio e anche l’Agenzia delle Entrate ammette una seconda possibilità. Per correggere gli errori, e per non perdere il diritto a beneficiare delle detrazioni fiscali, da sempre è consentito fare un nuovo bonifico corretto (e “parlante”) all’impresa. La procedura è abbastanza complessa, tanto che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 43/2016, ha illustrato una nuova modalità di integrazione dei dati che consente di correggere il bonifico sbagliato: “Se per errore è stato effettuato un bonifico diverso da quello dedicato o non sono stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non è stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito (circolare n. 43/2016).

In sintesi, è necessario farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per correggere l’errore commesso, sia qualora siano stati indicati dati errati che quando è stato utilizzato un bonifico differente rispetto a quello parlante.

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