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Coronavirus - Company Law - Novità in arrivo sul voto plurimo
Coronavirus - Company Law - Novità in arrivo sul voto plurimo
12/05/2020
A cura del Dipartimento
Company Law e Operazioni Straordinarie
FCA, Exor, Cementir, Mediaset, Campari sono alcune tra le società che hanno trasferito la sede all’estero negli ultimi tempi (quasi tutte in Olanda, molte con la contemporanea differenziazione tra sede legale in un paese come detto l’Olanda- e residenza fiscale in un altro – lascandola in Italia o spostandola in un altro paese ancora, qualche volta l’Inghilterra). La motivazione principale che veniva addotta era la possibilità di avere il voto plurimo, per alcuni azionisti, in questi Paesi.
In realtà, anche in Italia esiste già il voto plurimo, disciplinato dal quarto comma dell’art. 2351 del codice civile ma, questo vale solo per tutte le Spa non quotate, che prevede la possibilità di emettere azioni con voto moltiplicato fino a 3 volte se deliberato prima di essere ammesse in borsa, può rimanere anche dopo la quotazione in caso di aumenti di capitale, fusioni o scissioni, con lo scopo appunto di non diluire il controllo (art. 127 sexies del TUF). Per le società quotate esiste il più ridotto voto maggiorato che trova regole nell’art.127 quinquies del TUF, ed è in realtà un “premio fedeltà” perché consente di raddoppiare i voti a chi lo richieda a patto che i titoli siano stati detenuti per almeno 24 mesi e di fatto serve agli azionisti stabili per consentire di mantenere controllo e stabilità di gestione anche in presenza di operazioni straordinarie.
Dalle prime bozze del
"Decreto di maggio"
(art. 45) sembra che, anche in Italia, per tutte le società quotate potrebbe arrivare la disciplina del
voto plurimo
. Con la modifica legislativa dell’art. 127 sexies del TUF, anche una società già quotata potrebbe modificare lo statuto per avere (oltre che le azioni con voto maggiorato) anche le azioni con voto plurimo (ex art. 2351 c.c.) come tutte le altre società, cosa che prima era vietato per una società già quotata, con l’eccezione del caso in cui fosse una situazione già creatasi prima della quotazione. E con questo si vorrebbe, in qualche modo, ostacolare la fuga all’estero delle società quotata. L’eventuale modifica è da salutare con favore.
Sia permesso però una breve considerazione: ci sembra che, in realtà, le società trasferiscono la sede all’estero si per avere il voto plurimo ma, spesso, per avere una situazione d’insieme radicalmente diversa da quella che hanno e che si sta realizzando, nel nostro Paese: il voto plurimo può essere anche una degli obbiettivi, ma spesso le ragioni sono molteplici e più complesse: la stabilità dei mercati finanziari; la possibilità di avere altre condizioni di finanziamento anche a parità di ratio, per il solo fatto di essere localizzati in paesi considerati solidi; la certezza del diritto (anche fiscale) e una macchina giudiziaria che risulti efficiente sia per la società che per i terzi che operano con la stessa; la possibilità di trovare capitale umano che (come le società che trasferiscono la sede) cerca il territorio che valorizza i talenti; ed altro ancora…
In ogni caso è da evidenziare che nella proposta normativa ci sono anche delle limitazioni all’adozione della delibera in discorso qualora i soci di minoranza, che votino contro la modifica, rappresentino la maggioranza dei soci (escludendo dal computo i soci di maggioranza della società, che presumibilmente avranno votato a favore) e purché tali voti contrari siano almeno pari al dieci per cento del capitale sociale avente diritto a voto. In tal caso la deliberazione non sarebbe validamente approvata e quindi, salvo in ogni caso il diritto di recesso dei soci assenti e dissenzienti, potrebbe essere impugnata. Ma si prevede che la medesima invalidità potrebbe inficiare la delibera che puntasse a ottenere il medesimo scopo mediante il trasferimento della sede societaria (“ in forza delle quali il medesimo effetto consegua direttamente o indirettamente, anche mediante fusione o scissione, a un’operazione in esito alla quale la società trasferisca la sede sociale all’estero”).
E’ presto per un più serio commento in analisi del testo normativo ma fin d’ora ci si può chiedere se così facendo si possa (voglia) porre un ostacolo a quelle operazioni che proprio “dichiarando” di voler ottenere il voto plurimo, trasferiscono la sede all’estero con una serie di altre motivazioni che magari non vogliono (possono) essere declamate ai quattro venti.
Ma ci sarà il tempo per discuterne
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