Company Law - Terza tempistica per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate

07/10/2020

Company Law - Terza tempistica per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate
A cura di Amedeo Cesaro
 

30.6.2020 e 30.9.2020: queste erano le due date salvate nei calendari di coloro che, nel corso del 2020, erano intenzionati a rivalutare il costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate. A queste ricordiamo che, a seguito della conversione in legge del decreto rilancio, è necessario aggiornare il calendario, aggiungendone una terza: il 15.11.2020.

C’è quindi ancora tempo per decidere se effettuare la rivalutazione di partecipazioni e terreni.

Di seguito un breve riepilogo di una storia che, almeno per l’anno in corso, sembra senza fine.

Prima data: 30.6.2020

Come già analizzato nel focus pubblicato in data 22.5.2020 – a cui si rimanda – la legge di bilancio 2020 prevedeva la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) alle seguenti condizioni:

  1. possesso del terreno o della partecipazione alla data del 1.1.2020;
  2. predisposizione, da parte di un professionista, di una perizia di stima con giuramento della stessa entro il 30.6.2020;
  3. procedere, entro il 30.6.2020, al versamento in autoliquidazione dell’imposta sostitutiva pari all’11% (o della prima rata).

Seconda data: 30.9.2020

Tuttavia, a seguito della diffusione di Covid-19, il decreto rilancio all’art 137 aveva previsto la possibilità di rideterminare “in via estensiva” il valore di partecipazioni e terreni alle seguenti condizioni:

  1. possesso del terreno o della partecipazione alla data del 1.7.2020;
  2. predisposizione, da parte di un professionista, di una perizia di stima con giuramento della stessa entro il 30.9.2020;
  3. procedere, entro il 30.9.2020, al versamento in autoliquidazione dell’imposta sostitutiva pari all’11% (o della prima rata).

Terza data: 15.11.2020

Infine, con l’approvazione definitiva della legge di conversione del decreto rilancio (in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020) è stato spostato dal 30.9.2020 al 15.11.2020 il termine per optare di accedere alla misura in commento.

Alla luce di ciò, pertanto:

  • le persone fisiche non esercenti attività di impresa;
  • le società semplici;
  • gli enti non commerciali per quel che attiene l’attività non inerenti all’attività d’impresa;
  • ed i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia;

con riferimento a:

  • terreni, sia agricoli che edificabili posseduti all’1.7.2020;
  • partecipazioni non quotate possedute all’1.7.2020;

avranno più tempo a disposizione per optare per la rideterminazione del costo fiscale nel corso del 2020.

In particolare occorrerà che, entro la “terza data” –  i.e. 15.11.2020 – (anziché entro la “seconda data” – 30.9.2020 – come precedentemente previsto), i contribuenti interessati procedano a:

  1. contattare un professionista abilitato che rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
  2. versino in autoliquidazione l’imposta sostitutiva – avente aliquota unica dell’11% – per l’intero ammontare ovvero, in caso di rateizzazione, la prima rata delle tre annuali di pari importo. Le rate successive alla prima scadranno rispettivamente il 15.11.2020 e 15.11.2022 e saranno maggiorate degli interessi del 3% annuo a partire dal 15.11.2020.

Cosa succede nel caso in cui un contribuente abbia già beneficiato dell’agevolazione ed intenda avvalersi di un’ulteriore rivalutazione?

Appare opportuno segnalare che, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 47/E del 2011, il contribuente che ha già beneficiato della rivalutazione di partecipazione e terreni in ossequio alle normative pro tempore vigenti ed intenda avvalersi di un’ulteriore rivalutazione non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione  e può scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione.

Cosa succede se un contribuente effettua una nuova rideterminazione che, però, comporta una diminuzione del valore della partecipazione?

In questo caso l’eccedenza dell’imposta sostitutiva precedentemente versata e che non è possibile scomputare dalla “nuova” imposta sostitutiva per incapienza non può essere richiesta a rimborso.

Peraltro, si ricorda che, la legge 448/2001 (legge di riferimento in materia di rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non quotate) al comma 6 dell’art. 5 stabilisce che l’assunzione del valore di perizia come costo o valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione e nemmeno riportabili in periodi di imposta successivi, ai sensi dell’art. 68 del TUIR.

Conseguentemente, in caso di una successiva cessione delle partecipazioni rivalutate, nel caso in cui il valore di perizia risulti maggiore al prezzo di cessione, la minusvalenza non assume rilevanza fiscale per il contribuente (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2013).

Memo: perché e quando rivalutare?

Rivalutare partecipazioni non quotate e terreni può permettere di ridurre il carico fiscale nel momento in cui tali beni verranno ceduti ai titolo oneroso.

La rideterminazione del valore permette di “affrancare”, in tutto o in parte, l’ammontare della plusvalenza latente imponibile ai fini Irpef, ai fini di determinazione dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis) del TUIR. A seguito della rivalutazione, il valore rivalutato è assunto come costo o valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza/capital gain.

In generale, per verificare se il regime agevolato risulta conveniente è semplice: se l’(11% * valore della quota da perizia) è minore del (26% * plusvalenza da cessione), è bene rivalutare.

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