Concordato preventivo, la compensazione del credito IVA, sorto nel corso della procedura, può operare solo con un debito dello stesso periodo

07/07/2020

Concordato preventivo, la compensazione del credito IVA, sorto nel corso della procedura, può operare solo con un debito dello stesso periodo
A cura di Alessandro Dalla Sega

Con la sentenza n. 13467 del 2.7.2020 la Cassazione ha stabilito che, in materia di concordato preventivo, nel caso in cui il debitore o i suoi aventi causa chiedano il rimborso di un credito IVA formato durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l'amministrazione finanziaria può opporre in compensazione i crediti sorti dopo l'apertura della procedura, ma non quelli formati in epoca precedente, in ragione del principio di agli artt. 56 e 169 L.F., applicabile anche ai crediti erariali.

La pronuncia è molto interessante in quanto va a toccare il tema della compensazione nel concordato preventivo che, come noto, determina una deroga alla regola generale del concorso, essendo ammissibile anche quando i presupposti di liquidità ed esigibilità, ai sensi dell’art. 1243 c.c., maturino dopo la presentazione della domanda, purché il fatto genetico sia anteriore (Cass., Sez. I, 25 novembre 2015, n. 24046).

Ciò che rileva, anche riguardo alla materia tributaria, è che il credito invocato dal contribuente (o dal suo avente causa) e il debito opposto in compensazione da parte dell’amministrazione finanziaria siano sorti o entrambi prima della apertura della procedura (Cass., Sez. VI, 29 settembre 2016, n. 19335) – benché il controcredito possa divenire liquido ed esigibile successivamente, non determinando tale circostanza violazione del principio di neutralità dell’imposta (Cass., Sez. V, 29 maggio 2019, n. 14620) – oppure entrambi siano sorti successivamente all’apertura della procedura e, in quanto tali, siano omogenei. La ragione per cui la compensazione può essere operata avuto riguardo alla data del sorgere del credito è data dal fatto che i crediti che sorgono prima della procedura sono entrambi vantati verso l’imprenditore insolvente (e, quindi, possono essere compensati con debiti dello stesso soggetto insolvente), laddove i crediti sorti dopo la procedura sono vantati dalla massa dei creditori e possono essere compensati con debiti della massa (e non dell’imprenditore insolvente). Questo principio opera anche per il concordato, atteso il rinvio dell'art. 169 L.F. all'art. 56 L.F., che comporta la traslazione della ammissibilità della compensazione dei crediti propria del fallimento al concordato preventivo (Cass., Sez., I, 25 settembre 2017, n. 22277), avuto riguardo, come data di cut off, alla data di apertura della procedura (Cass., Sez. I, 13 luglio 2018, n. 18729).

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