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Contratto di locazione di immobili ad uso diverso da quello di abitazione: recesso anticipato per “gravi motivi”
Contratto di locazione di immobili ad uso diverso da quello di abitazione: recesso anticipato per “gravi motivi”
15/09/2022
A cura di Simone Spiazzi
Con l’ordinanza n. 26618 depositata il 09/09/2022, la Corte di Cassazione esclude che il mero richiamo alla cessazione dell’attività commerciale esercitata nei locali oggetto di locazione di un’immobile urbano, adibito ad uso diverso da quello di abitazione, possa integrare un grave motivo che, ai sensi dell’art. 27, u.c., della L. n. 392 del 1978, legittima il conduttore a recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale con il locatore.
Difatti, le ragioni che giustificano il recesso devono essere determinate da avvenimenti sopravvenuti alla costituzione del rapporto, estranei alla volontà del conduttore e imprevedibili, tali da rendergli oltremodo gravosa la sua prosecuzione. Pertanto, la gravosità della prosecuzione, che deve avere una connotazione oggettiva, non può risolversi in una valutazione effettuata dal conduttore in ordine alla convenienza o meno di continuare il rapporto locativo. Al contrario, la gravosità deve essere tale da eccedere l’ambito della normale alea contrattuale e deve consistere in un sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni originarie, tale da incidere significativamente sull’andamento dell’azienda globalmente considerata.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la ragione di recesso indicata dal conduttore costituisca una mera dichiarazione di volontà di cessare l’attività commerciale nei locali locati, riconducibile ad una soggettiva valutazione imprenditoriale e non ad un fatto oggettivo, come tale non idonea ad integrare i “gravi motivi” di cui all’art. 27, u.c., citato.
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