CORONAVIRUS Adunanze societarie a distanza: la massima 187 del Consiglio Notarile di Miano

13/03/2020

CORONAVIRUS Adunanze societarie a distanza: la massima 187 del Consiglio Notarile di Miano
A cura di Amedeo Cesaro Con la massima “emergenziale” n. 187 del Consiglio Notarile di Milano – ad interpretazione del DPCM dell’8.3.2020 che dispone che siano «adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento delle riunioni, modalità di collegamento da remoto» – è stabilito che le adunanze delle società si possono regolarmente svolgere anche se tutti i partecipanti sono collegati con mezzi di telecomunicazione, anche se presidente e segretario della riunione non si trovano nello stesso luogo (non è necessario che il segretario sia un notaio), a prescindere dalla previsione statutaria. Non è quindi un problema se lo statuto non contempla l’ipotesi di svolgimento delle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione; nondimeno non è un problema se lo statuto afferma che, per la validità delle riunioni mediante mezzi di telecomunicazioni, è necessaria la presenza in un unico luogo del presidente e del segretario verbalizzante.
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