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Coronavirus - DL 19.5.2020 n. 34 DECRETO RILANCIO Ulteriori proroghe delle scadenze fiscali
Coronavirus - DL 19.5.2020 n. 34 DECRETO RILANCIO Ulteriori proroghe delle scadenze fiscali
26/05/2020
Di seguito riportiamo le ulteriori proroghe delle scadenze delle somme dovute a seguito dell’attività accertative, giudiziali tributarie, definizioni agevolate DL 119/2018, nonché della rottamazione ter e dei carichi già affidati all’agente della riscossione.
1 SOSPENSIONE VERSAMENTI AVVISI BONARI
L’articolo 144 disciplina la Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.
La norma rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti scaduti tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, quindi il 18 maggio, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
I versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.
E’ prevista, la sospensione dei pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020 i quali “possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi”.
In entrambi i casi “possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato
2 SOSPENSIONE VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE, NONCHÉ DEFINIZIONE AGEVOLATA DL 119/2018
L’articolo 149 D.L. 34/2020, dispone la proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, accordi di mediazione, atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita, atti di liquidazione per omessa registrazione dei contratti di locazione e contratti diversi, atti di recupero, avvisi di liquidazione emessi per omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dell’imposta di successione e donazioni, dell’imposta sulle assicurazioni.
Più precisamente, sono oggetto di proroga i termini di versamento scadenti nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio; è inoltre possibile beneficiare della proroga per il versamento delle rate in scadenza nello stesso periodo (tra il 9 marzo e il 31 maggio).
La proroga al 16 settembre trova applicazione anche ai fini del versamento delle rate dovute nell’ambito delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 D.L. 119/2018 (ovvero la definizione agevolata dei PVC e degli avvisi di accertamento, nonché la definizione agevolata delle liti pendenti bis e la regolarizzazione delle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche).
I versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione il 16 settembre, o in 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ogni mese (sempre dal 16 settembre).
3 SOSPENSIONE DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
L’articolo 154 D.L. 34/2020 estende poi il periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, inizialmente previsto fino al 31 maggio dall’articolo 68 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”). Tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020 potranno essere quindi versate entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (quindi, entro il 30 settembre).
La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 D.P.C.M. 01.03.2020).
Potranno essere invece versate il 10 dicembre 2020 le rate della rottamazione-ter delle cartelle e del saldo e stralcio in scadenza nell’anno 2020. Ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lett. c) è infatti previsto che il mancato versamento di tutte le rate in scadenza nell’anno 2020 “non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del medesimo D.L. 119/2018”. Per il pagamento entro 10 dicembre, non sono quindi previsti i cinque giorni di tolleranza entro i quali è comunque ammesso il versamento senza che ciò comporti la decadenza dai benefici.
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