Diritto del socio a revocare gli amministratori ex art. 2468 c.c.: in caso di revoca senza giusta causa su chi grava l’onere risarcitorio?

28/11/2019

Diritto del socio a revocare gli amministratori ex art. 2468 c.c.: in caso di revoca senza giusta causa su chi grava l’onere risarcitorio?

di Amedeo Cesaro

Il terzo comma dell’art. 2468 c.c. consente la possibilità di attribuire ad un socio il diritto particolare di nominare uno o più amministratori; parimenti, qualora si attribuito tale diritto particolare, si ritiene che al medesimo spetti anche il potere di revoca. Ai fini operativi è tuttavia incerta la questione su chi paga il risarcimento danni in caso di revoca – promossa dal socio a cui è attribuito il diritto ex art. 2468, c.3 c.c. – essendo questa senza giusta causa. Vale a dire, la società o il singolo socio?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4545 del 28.2.2019, sembra sbloccare così l’impasse:
«(…) Il terzo comma dell'art. 2468 c.c. consente all'atto costitutivo di prevedere l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società (…) quali appunto il diritto di nomina e di revoca dell'amministratore. (…). In ogni caso, quindi, l'assenza di giusta causa comporta per la società un onere risarcitorio, anche nel caso di revoca disposta dal singolo socio a ciò autorizzato dall'atto costitutivo.” Pertanto, secondo i Giudici capitolini, tale onere graverebbe interamente e totalmente sulla società, e non in capo al singolo socio.

 

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