Il recesso del committente e l’indennizzo dell’appaltatore

18/06/2018

Il recesso del committente e l’indennizzo dell’appaltatore

di Paolo Cagliari

L’appalto è caratterizzato dalla facoltà riconosciuta al committente dall’art. 1671 c.c. di recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche qualora l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio sia già iniziata, provocando lo scioglimento anticipato del rapporto.
Trattasi di una facoltà eccezionale, non solo in quanto deroga al principio della vincolatività del contratto sancita dall’art. 1372 c.c., ma anche perché il recesso di cui all’art. 1671 c.c., per poter essere esercitato, non deve trovare giustificazione in circostanze tipizzate dal legislatore, ovvero essere fondato su una giusta causa: il committente, infatti, può recedere – come si suole dire – ad nutum, ossia a suo insindacabile arbitrio e senza essere tenuto a esplicitare i motivi per i quali si è determinato a non consentire all’appaltatore di portare a compimento l’opera o il servizio commissionati.
 

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