Immobile concesso in locazione: Non c’è stabile organizzazione ai fini IVA se non vi è personale proprio

20/09/2021

Immobile concesso in locazione: Non c’è stabile organizzazione ai fini IVA se non vi è personale proprio
A cura di Monica Secco

La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è espressa recentemente nella causa C-931/19 (Titanium) del 3 giugno 2021 sulla questione degli immobili concessi in locazione e “stabile organizzazione” ai fini IVA.

La Corte ha statuito che anche in relazione agli immobili la “stabile organizzazione” ai fini IVA richiede necessariamente che vi sia una struttura dotata di mezzi sia umani che tecnici.

L’oggetto del rinvio pregiudiziale sottoposto alla Corte concerne la questione se, un immobile concesso in locazione in Austria di proprietà di una società non residente, possa configurare una stabile organizzazione ai fini IVA della società non residente che non disponga di personale proprio. Infatti, la società non residente non possedeva personale proprio in Austria ma aveva dato incarico ad una società austriaca di occuparsi della gestione materiale dell’immobile concesso in locazione. Tuttavia, società non residente conservava in capo a sé il potere decisionale circa le condizioni economiche e giuridiche riferibili alla gestione dell’immobile medesimo.

Su questo specifico punto, i giudici di rinvio chiedevano quindi se la nozione di “stabile organizzazione” debba essere interpretata nel senso che è sempre necessaria la presenza di mezzi umani e tecnici e che, pertanto, nell’organizzazione deve essere presente necessariamente personale proprio del  prestatore del servizio o se, nel caso specifico della locazione imponibile di un bene  immobile, che costituisce solo una mera prestazione passiva consistente in un “permettere”, si possa considerare come “stabile organizzazione” anche in assenza di personale proprio del prestatore del servizio.

La Corte di Giustizia UE ha risolto la questione statuendo che per sussistere la “stabile organizzazione” ai fini IVA deve sussistere una struttura dotata di mezzi sia umani che tecnici anche con riferimento agli immobili.  La Corte precisa, infatti, che “Un immobile che non disponga di risorse umane che lo rendano idoneo ad operare in modo autonomo manifestamente non soddisfa i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per essere qualificato come stabile organizzazione”. Questo anche se, come precisato al paragrafo 44 “Nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la ricorrente nel procedimento principale non dispone di personale proprio in Austria e che le persone incaricate di alcuni compiti di gestione sono state incaricate contrattualmente da tale società, la quale si è riservata tutte le decisioni importanti relative alla locazione dell’immobile in questione”.
 

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