Impianti fotovoltaici su tetti in zona vincolata: i "nuovi" paradossi della semplificazione amministrativa

24/02/2026

Impianti fotovoltaici su tetti in zona vincolata: i "nuovi" paradossi della semplificazione amministrativa
A cura di Daniele Giacomazzi

La disciplina degli impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici rappresenta oggi uno dei punti di maggiore frizione tra il diritto della tutela paesaggistica e il diritto della transizione energetica. Proprio sul terreno dei tetti – luogo privilegiato di produzione rinnovabile a basso impatto territoriale – il legislatore ha progressivamente spinto verso la semplificazione, senza tuttavia sciogliere fino in fondo il nodo del rapporto con il vincolo paesaggistico.

Con il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito nella legge 15 gennaio 2026, n. 4, il legislatore ha inserito nel d.lgs. 190/2024 (Testo Unico FER) una disciplina organica delle “aree idonee”, includendovi espressamente gli edifici e le loro pertinenze. In questo quadro si inserisce l’art. 11-quater del d.lgs. 190/2024, che introduce regimi autorizzativi ulteriormente semplificati per gli impianti collocati in aree idonee.

Parallelamente, il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 (RED III) ha rafforzato l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, trasformando il fotovoltaico su tetto in una soluzione strutturale per il raggiungimento degli obiettivi climatici.

Le perplessità interpretative emergono, tuttavia, quando l’edificio è collocato in zona vincolata. Qui continua ad operare il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che richiede l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi idonei a incidere sull’aspetto esteriore degli immobili tutelati. Negli ultimi anni, però, questo presidio è stato progressivamente ridimensionato dalla normativa di settore (in primis DPR 31/2017 e ss.,) e, soprattutto, dall’evoluzione giurisprudenziale.

In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che la presenza di pannelli fotovoltaici sul tetto non può più essere percepita, in modo automatico e astratto, come fattore di disturbo visivo. Con la sentenza 2 aprile 2025, n. 2808 (Sez. IV), resa in un caso di centro storico, Palazzo Spada ha chiarito che il diniego di autorizzazione paesaggistica deve essere sorretto da una motivazione puntuale e concreta, valorizzando il principio del cosiddetto dissenso costruttivo.

È in questo contesto che si colloca il caso, ormai tipico, dell’impianto fotovoltaico su tetto in centro storico o in area vincolata. L’intervento è ora qualificabile come edilizia libera, ricade in area idonea per legge ed è coerente con un interesse pubblico qualificato; nondimeno, l’amministrazione continua a richiedere l’autorizzazione paesaggistica. Quando questa si conclude con un diniego generico, privo di un’analisi concreta del progetto, il provvedimento risulta oggi, alla luce della giurisprudenza richiamata, difficilmente difendibile. Tuttavia, fino al suo eventuale annullamento, esso resta efficace e preclusivo.

Qui emerge il paradosso dell’attuale assetto normativo. Il sistema impone al privato di attivare un procedimento autorizzatorio che, nella logica della semplificazione energetica, dovrebbe essere residuale; allo stesso tempo, priva tale autorizzazione di un reale potere interdittivo, demandando al giudice il compito di correggere gli eccessi amministrativi. La tutela paesaggistica resta formalmente intatta, ma sostanzialmente indebolita, mentre la semplificazione promessa dal legislatore si realizza solo ex post, attraverso il contenzioso.

L’opposta tesi secondo cui il parere paesaggistico sarebbe divenuto “non vincolante” nelle aree idonee pone ulteriori quesiti interpretativi. Finché il Codice dei beni culturali e del paesaggio resta invariato, il diniego può difficilmente essere ignorato o disapplicato dal privato, in via di fatto, senza comportare un concreto rischio di vedersi contestato un illecito edilizio-paesaggistico.

Ecco dunque che la novella legislativa, nella perfetta eterogenesi dei fini, riesce a complicare ulteriormente il compito dell’interprete: l’intervento edilizio non è subordinato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che risulta ancora giuridicamente necessaria in quanto il parere è obbligatorio ma non vincolante. 

Il fotovoltaico sui tetti in zona vincolata diventa così il simbolo di una transizione energetica giuridicamente incompleta. Il legislatore ha indicato con chiarezza la direzione di marcia, ma non ha ancora risolto il nodo del coordinamento tra semplificazione energetica e tutela paesaggistica.

Fino a quel momento, continueremo a muoverci in un sistema che chiede autorizzazioni destinate, nella maggior parte dei casi, a essere superate non dall’amministrazione, ma dal giudice: un esito che, per una riforma nata nel segno della semplificazione, appare quanto meno contraddittorio.


NOTE
1. Art. 11-bis, d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190, come introdotto dal d.l. 21 novembre 2025, n. 175, conv. in l. 15 gennaio 2026, n. 4.
2. Art. 11-quater, d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190.
3. D.lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, di recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 (RED III).
4. Artt. 136, 142 e 146, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
5. Art. 9, d.l. 1° marzo 2022, n. 17, conv. in l. 27 aprile 2022, n. 34.
6. Cons. Stato, Sez. IV, 2 aprile 2025, n. 2808,
7. Cons. Stato, Sez. IV, 4 luglio 2025, n. 5325.


 

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