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Indipendenza dei sindaci-revisori ed esercizio di fatto della funzione di sindaco
Indipendenza dei sindaci-revisori ed esercizio di fatto della funzione di sindaco
10/07/2023
a cura di Nicolò Pavan
Nel caso in cui venga devoluta al
collegio sindacale anche la funzione di revisione contabile
, il rapporto che lega i sindaci-revisori alla società deve essere unicamente quello sindacale con le relative ricadute anche in termini di diritto al compenso e deve essere soggettivamente connotato dal fatto che i sindaci devono essere iscritti nell’apposito registro dei revisori contabili. La
duplicazione delle funzioni
rende evidentemente ancor più pregnanti
i vincoli imposti dalla legge per garantire l’indipendenza dei sindaci-revisori.
L’esercizio di fatto della funzione da parte del sindaco ineleggibile o decaduto trova il suo titolo non certo nel rapporto sindacale – di natura contrattuale ed avente ad oggetto la prestazione di un’opera professionale verso l’obbligo della società di pagare il corrispettivo pattuito – che non può essere instaurato o vien meno, ma appunto nel mero fatto del suo esercizio operato volontariamente dal professionista nell’impossibilità giuridica di instaurare il rapporto sindacale come ex lege configurato e comportante l’obbligo per la società di corrispondere il relativo compenso.
Acclarata la mancanza di una valida causa dell’obbligazione, tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente – l’
azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo
; è, quindi, la
pronuncia dichiarativa o estintiva del giudice, avente portata estintiva del contratto
, l’evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del “solvens” di restituzione della prestazione rimasta senza causa.
Il nostro
Nicolò Pavan
, nella massima alla Sentenza del Tribunale di Milano pubblicata da
Giurisprudenza delle Imprese.
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