Irregolarità fiscali non definitive ed esclusione dagli appalti: cambia la normativa su quelle “non definitivamente accertate”

26/01/2022

Irregolarità fiscali non definitive ed esclusione dagli appalti: cambia la normativa su quelle “non definitivamente accertate”
La legge Europea 2019-2020 (legge n. 238/2021) è intervenuta sulla dibattuta questione della facoltà di esclusione di un operatore economico dagli appalti per irregolarità fiscali non definitive ex art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. Con il nuovo intervento normativo, è stata cambiata la soglia della gravità delle violazioni non definitivamente accertate che comporta l’eventuale esclusione dall’appalto, rimandando a un apposito decreto ministeriale la precisazione su cosa vada esattamente inteso per “gravi violazioni non definitivamente accertate” e prevedendo che tali violazioni debbano essere correlate al valore dell’appalto e che comunque debbano essere di importo superiore a 35.000 euro.

Nel nuovo assetto normativo resta facoltativa l’esclusione sulle violazioni non definitivamente accertate ma viene demandato all’apposito Decreto Ministeriale l’individuazione delle fattispecie che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale tali da poter comportare l’esclusione dall’appalto.

Il punto è particolarmente importante e, si spera, che il DM possa dipanare anche i numerosi problemi che erano sorti nell’applicazione della precedente normativa soprattutto con riferimento alla riscossione frazionata delle imposte in pendenza di giudizio ai sensi del D.P.R. n. 602/1973 e del D.Lgs. n. 546/1992.

Con riferimento alla decorrenza della nuova normativa, la norma prevede che si applichi ai bandi e agli avvisi pubblicati dopo il 1° febbraio. Resta tuttavia il dubbio se l’applicazione della nuova normativa debba attendere comunque l’emanazione del Decreto Ministeriale, o se, in attesa del decreto attuativo, si possa ritenere che dal 1 di febbraio, la nuova soglia di esclusione (pari a 35.000 euro), sia già applicabile per l’irrilevanza della violazione sugli importi inferiori a tale soglia.

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