Accatastamento depuratori: La Cassazione continua a negare la categoria catastale “E” agli impianti di depurazione ai Gestori del SII

18/01/2022

Accatastamento depuratori: La Cassazione continua a negare la categoria catastale “E” agli impianti di depurazione ai Gestori del SII
Si consolida ulteriormente l’indirizzo della Cassazione sull’inapplicabilità agli impianti di depurazione della categoria catastale “E” che riverbera sull’esenzione dell’immobile da IMU.

La Suprema Corte è intervenuta recentemente con la Sentenza n. 34855/2021 pubblicata 17/11/2021, con la quale, in aderenza alle sentenze n. 19393/2021, 19873/2021, 3112/2019 2247/2021 e n. 9427/2019, ha riaffermato i seguenti principi:
  • Vi è una incompatibilità tra classificazione in categoria “E”, da un lato, e la destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, dall'altro. Diventa quindi dirimente, ai fini della valutazione del corretto accatastamento dell’immobile, accertare se la gestione dell'impianto di depurazione presenti gli obiettivi caratteri della economicità intesa quale perseguimento del cosiddetto “lucro oggettivo”, ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi, nel senso che questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattori della produzione.
  • A tale fine è irrilevante che l'impianto di depurazione sia destinato ad una attività di pubblico interesse, poiché l'interesse generale allo svolgimento dell'attività non esclude che quest'ultima sia esercitata secondo parametri essenzialmente imprenditoriali, intesi appunto come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l'applicazione di tariffe predeterminate.
  • Anche il sistema Tariffario che connota il servizio idrico integrato, richiama i principi, oltre che di corrispettività, di efficienza, efficacia ed economicità, e la giurisprudenza di legittimità ha messo in risalto come la Tariffa del servizio idrico integrato configuri appunto il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che trova fonte, non in un atto autoritativo direttamente incidente nel patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza (Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2014, n. 12763; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2014, n. 12769), confermando l'ispirazione della relativa gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con il requisito teleologico minimo per l'assunzione della qualifica imprenditoriale (art. 2050 cod. civ.).
  • La natura economica dell'attività non viene meno per la circostanza che a gestire il servizio pubblico sia direttamente l'ente territoriale piuttosto che una azienda municipalizzata o una società partecipata in toto dal Comune (o da un consorzio di Comuni), in quanto ciò che rileva ai fini del classamento catastale sono le caratteristiche dell'immobile e la sua destinazione funzionale.
Sulla base di tali principi la Corte afferma che nel caso di specie, era dunque appropriata la classificazione “D7”, a nulla rilevando - diversamente da quanto affermato dalla CTR – la finalità pubblicistica dell'attività di depurazione delle acque, così come la integrale partecipazione pubblica al capitale della società.

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