Scissione parziale non proporzionale per risolvere dissidi fra soci: risposta ad interpello n. 820 del 16.12.2021

17/01/2022

Scissione parziale non proporzionale per risolvere dissidi fra soci: risposta ad interpello n. 820 del 16.12.2021
di Amedeo Cesaro e Valentina Mori

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 820 del 16.12.2021, ha dichiarato come non abusiva un’operazione di scissione societaria non proporzionale in favore di due preesistenti società immobiliari facenti capo a due fratelli, soci a loro volta per successione della società scissa, ed aventi interessi divergenti ed in conflitto fra di loro.

I fatti

Come premesso, l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 820 del 16 dicembre 2021 si è espressa in merito ad una valutazione antiabuso con riguardo ad una scissione parziale non proporzionale a favore di due società beneficiarie precostituite.

In particolare, la situazione prospettata dagli istanti è quella in cui, a seguito della morte della madre - precedentemente socia di Alfa S.a.s. insieme al figlio Sempronio - i due figli Caio e Caia, titolari rispettivamente di Alfa immobiliare Srl e della Delta Immobiliare Srl a seguito di precedente scissione, sono ritornati ad essere soci di Alfa S.a.s.

In precedenza, infatti, era stata predisposta un’operazione di scissione parziale non proporzionale così da risolvere le divergenze strategiche gestionali sussistenti tra i fratelli Caio, Caia e Sempronio, inizialmente tutti soci di Alfa S.a.s. insieme alla madre. Tramite la scissione parziale di Alfa S.a.s. in favore delle neocostituite Alfa immobiliare Srl e Delta immobiliare Srl, solo la madre e Sempronio ne erano rimasti soci, mentre agli altri fratelli Caio e Caia erano state attribuite le totalità delle partecipazioni nelle neocostituite, come indicato precedentemente.

Successivamente però, a seguito della morte della madre, la partecipazione che la stessa deteneva in Alfa S.a.s. veniva ri-distribuita fra i predetti figli i quali, di conseguenza, nuovamente si ritrovavano soci della stessa Alfa S.a.s. ed in conflitto fra di loro a causa di interessi divergenti, in particolare a seguito di una proposta di acquisto di un immobile da parte di un investitore.

Dovendo separare nuovamente gli assetti proprietari aziendali, è stata progettata una (ulteriore) scissione parziale non proporzionale ed asimmetrica prevedendo, in particolare:
  • l’attribuzione alla società precostituita Alfa Immobiliare Srl, interamente partecipata da Caio, della quota di patrimonio e di immobili corrispondenti a quanto quest’ultimo deteneva in Alfa S.a.s. a seguito della successione della madre. Le unità ottenute verranno poi ristrutturate, così da trasferirne la proprietà generando plusvalori tassabili ai sensi dell’art. 86 TUIR;
  • l’attribuzione a Delta Immobiliare Srl, interamente detenuta da Caia, degli immobili ad uso abitativo e dei terreni proporzionali alla quota di patrimonio netto che quest’ultima deteneva in Alfa S.a.s.;
  • l’uscita dei due soci titolari delle beneficiarie da Alfa S.a.s. senza conguagli in denaro, rimanendo quest’ultima partecipata da Sempronio e mantenendo tutti gli immobili rimanenti.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Nello specifico, l’Agenzia evidenza preliminarmente che la scissione è un'operazione fiscalmente neutrale e che il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie - che non usufruiscono come nel caso di specie di un sistema di tassazione agevolato - non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa. Difatti, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali attribuiti ad Alfa immobiliare Srl e Delta immobiliare Srl concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni medesimi fuoriusciranno dal regime dei beni relativi all'impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Inoltre, la riorganizzazione in esame è considerata come fisiologica, in quanto finalizzata a:
  • permettere la separazione del patrimonio societario tra i fratelli, così da evitare dissidi in ambito gestionale e consentendo a ciascuno di continuare la propria attività di gestione immobiliare in modo autonomo;
  • determinare la fuoriuscita di Caia e Caio dalla Alfa S.a.s., lasciando quest’ultima al fratello Sempronio.
In considerazione di tutto ciò, l’Agenzia ha quindi ritenuto che l’operazione di scissione rappresentata non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

 

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