Iscrizione delle Fondazioni al Runts, quale sezione scegliere?

04/04/2023

Iscrizione delle Fondazioni al Runts, quale sezione scegliere?
A cura di Alberto Mion

Le Fondazioni possono decidere se iscriversi o meno al RUNTS, Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sia in sede di nuova costituzione sia in fase di normale gestione; restando comunque disciplinate dal Libro 1 del Codice Civile.

Le Fondazioni esistenti se decidono di iscriversi al RUNTS devono deliberarlo mediante modifica statutaria; il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di una Fondazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dal Codice del Terzo Settore e la sussistenza del patrimonio minimo di cui all’articolo 22 comma 4, provvede entro 20 giorni dal ricevimento al deposito dell’atto e della documentazione correlata presso l’ufficio del RUNTS richiedendo l’iscrizione dell’Ente. Correlata alla decisione di iscrizione, vi è l’altra decisione relativa alla sezione dove iscriversi. Entro i successivi 60 giorni, l’ufficio del Runts dispone l’iscrizione nella sezione indicata nella domanda. L’iscrizione comporta l’automatica acquisizione della personalità giuridica. L’iscrizione al Runts comporta altresì l’attribuzione di un numero che gli ETS, per motivi di trasparenza, hanno l’obbligo di indicare nelle comunicazioni.

Ricordiamo brevemente le sezioni in cui è suddiviso il Runts, e relative caratteristiche e peculiarità che costituiranno oggetto di valutazione nel momento della scelta dell’iscrizione.

a. Associazione di promozione sociale
Sono disciplinate dagli artt. da 35 a 36 del codice, e possono assumere esclusivamente la veste di associazioni, riconosciute o meno, con un minimo di 7 persone fisiche ( o almeno 3 APS ). Rivolgono la loro attività a favore dei propri associati, familiari o terzi in una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività dei volontari associati.

b. Organizzazioni di volontariato
Sono associazioni di volontari che rivolgono la loro attività a favore di terzi non associati, operando prevalentemente con volontari e finanziandosi con erogazioni liberali. Anche le OdV possono assumere la veste esclusivamente di associazioni (riconosciute o non riconosciute); possono svolgere anche attività commerciale.

c. Enti filantropici
Possono essere costituiti in forma di associazione o fondazione. Trattasi di una nuova figura nel mondo degli Enti del Terzo Settore; sono enti caratterizzati dall’essere entità di erogazione, ovvero enti che raccolgono risorse da destinare a soggetti terzi per il perseguimento di determinate iniziative, erogando denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate E’ una forma particolarmente adatta a fondazioni filantropiche, fondazioni di comunità, fondazioni che raccolgono fondi da erogare per la ricerca scientifica per la cura di malattie gravi. Ottengono le risorse necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari ed attività di raccolta fondi. L’atto costitutivo indica i principi cui l’ente deve attenersi per la gestione del patrimonio, per la raccolta dei fondi, per le modalità di erogazione di denaro, beni e servizi. Qualora obbligati alla redazione del bilancio sociale per superamento dei limiti dimensionali, lo stesso deve contenere elenco ed importi delle erogazioni effettuate nel corso dell’esercizio.

d. Impresa sociale
Sono tenute e gestite dal Registro delle Imprese, nel senso che l’iscrizione al Registro delle Imprese soddisfa il requisito di iscrizione nel Runts. Possono essere imprese sociali tutti gli enti privati (quindi anche le fondazioni), incluse le società e le cooperative, che esercitano in via stabile e principale un’attività di impresa di interesse generale, anche se non hanno scopo di lucro. L’assenza dello scopo di lucro deve evincersi dall’obbligo di destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria e dal divieto di distribuzione indiretta di utili ed avanzi di gestione. Alle stesse si applicano le norme sia del Codice Civile che quelle del Terzo Settore.
Le cooperative sociali istituite ai sensi della L.381/91 sono imprese sociali di diritto. La modalità di esercizio delle attività sociali solitamente consiste nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate in un’attività d’impresa. Lo scopo lucrativo dell’impresa è attenuato dalla previsione di poter destinare una quota inferiore al 50 % degli utili o avanzi di gestione alla rivalutazione del capitale sociale o alla distribuzione di dividendi ai soci in misura non superiore al 3 % degli utili netti annuali. E’ la forma opportuna che per l’ente che ha considerevoli entrate da attività commerciali e che è caratterizzato dalla presenza significativa di personale dipendente rispetto al numero dei soci.

e. Reti Associative
La forma giuridica utilizzabile è quella dell’Associazione sia riconosciuta che non. Esercita attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli Enti del Terzo Settore ai loro associati e delle loro attività di interesse generale anche allo scopo di promuoverne la rappresentatività verso i soggetti istituzionali. Devono avere un numero minimo di associati, anche indirettamente, di 100 ETS o 20 Fondazioni con sede legale ed operativa in almeno 5 Regioni.

f. Società di mutuo soccorso
Sono regolamentate dalla L.3818/1886; sono indicate se l’Ente opera esclusivamente a beneficio dei soci e relativi familiari, erogando trattamenti e prestazioni socio-sanitarie, sussidi e servizi di assistenza familiare. I contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso sono detraibili nella misura del 19 % e sono versati al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro o di vecchiaia, o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

g. Altri Enti del Terzo Settore
L’ultima sezione è destinata ad ospitare quegli enti che non hanno una qualificazione particolare e che non siano dunque iscritti in una delle sezioni precedenti, trattasi di sezione residuale.
E’ di tutta evidenza che questa sarà la sezione che verrà prescelta nella maggioranza dei casi per le Fondazioni, vista le poche alternative consentite per l’iscrizione delle stesse ( Enti Filantropici e Impresa Sociale ).
Alla data del 13.03.2023 risultano iscritti al Registro 98.604 enti, mentre risultano pendenti 11.880 domande di iscrizione in attesa di documentazione integrativa. Degli Enti iscritti, 39.558 sono Associazioni di Promozione Sociale, 30.728 Organizzazioni di Volontariato, 116 gli Enti Filantropici, 24.646 le Imprese Sociali, 67 Società di Mutuo Soccorso, 3.492 sono gli altri Enti del Terzo Settore, mentre non son ostate costituite reti associative tra ETS. Non è disponibile invece il dato relativo alla tipologia giuridica di Ente tra quelli iscritti, ovvero la distinzione tra Associazioni, Fondazioni, Cooperative, ecc.

Cambio di sezione del RUNTS
Nel caso in cui l’Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS dovesse perdere i requisiti per poter rimanere nella sezione scelta o dovesse ritenere più congrua l’iscrizione in altra sezione, avendone i requisiti, lo stesso avrà la possibilità di migrare in altra sezione del Registro senza necessità di devolvere il patrimonio.
Nel caso invece in cui l’ETS venga cancellato dal RUNTS per mancanza dei requisiti di legge ricordiamo che, pur rimanendo esistente, dovrà devolvere il proprio patrimonio limitatamente all’incremento avuto dallo stesso nel periodo di iscrizione al RUNTS, ai sensi dell’art. 9 del D.LGS: 117/2017.

Come si vede pertanto, la possibilità di scelta della Sezione dove iscriversi per la Fondazione è abbastanza limitata, la valutazione va fatta in base ai seguenti elementi:
  • scopo sociale
  • attività sociale svolta
  • destinatari delle attività sociali
  • tipologia di entrate
  • struttura organizzativa
  • presenza o meno di volontari
  • composizione della base associativa
Solo dopo aver valutato attentamente tutti gli aspetti sopra menzionati è possibile scegliere la sezione più adatta alla Fondazione.

















 

 

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