La Cassazione interviene sugli NPL e l’assenza delle garanzie reali promesse dal cedente (Loss Given Default)

26/06/2020

La Cassazione interviene sugli NPL e l’assenza delle garanzie reali promesse dal cedente (Loss Given Default)
A cura di Giorgio Aschieri

Con la sentenza del 15.6.2020 n.11583 la Suprema Corte ha emesso una interessante decisione sul danno derivante da c.d. “loss given default” (LGD), in questo caso conseguente alla riscontrata assenza di garanzie ipotecarie, dichiarate dalla cedente in sede di cessione di crediti (si trattava di un pacchetto di crediti ipotecari).

La Corte ha ritenuto importante definire il principio per cui il cessionario, per ottenere il risarcimento del danno conseguente, non deve necessariamente attendere l’esito delle azioni esecutive attinenti ai crediti privi delle garanzie dichiarate ed inesistenti, ma può immediatamente agire in giudizio essendo immediatamente pregiudicato il “valore di circolazione” del credito.

La Cassazione mostra qui di aver correttamente compreso  (e di questo le va reso merito!) il concetto, attinente alla matematica finanziaria, per cui il valore di circolazione del credito si ottiene sottraendo dal suo nominale la predetta LGD, ossia la perdita attesa in caso di inadempienza e che dipende non solo dal ricavato della vendita forzata (recovery rate, RR), ma anche dal tempo di incasso effettivo (time to liquidate, TTL).

Il valore di circolazione del credito (base di tutte le negoziazioni delle cessioni di NPL) è un valore prospettico ed il creditore con la cessione lo ritrae immediatamente, a prescindere dalla misura e dal momento dell’effettiva riscossione dei crediti. Se così è, secondo la Cassazione, tale valore di circolazione è immediatamente leso per effetto della mancanza delle garanzie promesse e quindi il creditore, per ottenere il risarcimento dei danni, non deve necessariamente attendere le sorti dell’azione esecutiva immobiliare ma può agire immediatamente.

In tal caso, il giudice liquiderà il danno (prospettico e non attuale) secondo una valutazione necessariamente equitativa, perché fatta in via preventiva e probabilistica: secondo la Corte, “occorrerà ponderare la misura della probabilità in cui il debitore si renderà inadempiente e, nell’ambito di questa probabilità, prevedere quanto la mancanza della garanzia possa ridurre le aspettative di integrale soddisfazione del credito”.

Ovviamente, se nelle more del giudizio di risarcimento del danno l’azione esecutiva immobiliare giunga a conclusione, il danno non è più relativo al valore di circolazione, perché secondo la Cassazione in questo caso la predetta circolazione è terminata, ma si valuta a questo punto a “consuntivo”, comparando l’incasso effettivo del credito rispetto a quello ragionevolmente ottenibile laddove fosse stata esistente la garanzia ipotecaria dichiarata dal cedente ed insussistente.

La decisione va evidenziata, perché denota una non comune sensibilità e comprensione da parte del giurista (in questo caso il Supremo giudicante), rispetto a tematiche economico/finanziarie a cui lo stesso non è normalmente avvezzo: quando ciò accade, come in questo caso, i risultati sono pregevoli perché conducono a decisioni non solo ponderate e ben argomentate, ma anche concretamente utili per gli operatori finanziari, come è in questo caso.

Tutto perfetto? Quasi… Volendo cercare il pelo nell’uovo è opportuno evidenziare che, diversamente da quanto argomentato dalla Cassazione, il valore di circolazione di un credito che non sia stato soddisfatto in procedura esecutiva non necessariamente si azzera.

Esistono infatti molteplici esempi di cessioni in blocco di crediti chirografari, di modesti importi o derivanti da residui importi insoddisfatti in procedure esecutive, effettuati da istituti bancari a favore di intermediari finanziari abilitati ex art.106 T.U.B. In questi casi i valori di circolazione erano sicuramente ridotti, ma non azzerati. E quindi il risarcimento del danno, laddove i crediti siano realisticamente “impacchettabili” in una successiva cessione chirografaria, andrebbe decurtato del residuo valore di circolazione chirografaria. Elemento, questo, da provarsi da parte del cedente originario.

Ma al di là di questo marginale rilievo,  rimane pregevole lo sforzo dei Giudici di cogliere (riuscendo nell’intento) la sostanza economica / finanziaria che caratterizza le cessioni di NPL ed adattare la soluzione giuridica del caso sottoposto alla sua decisione, ossia il danno da scorretta prospettazione del “loss given default”, in modo confacente alla natura dell’operazione ed al concreto interesse del soggetto danneggiato.

Insomma, buone notizie da Roma!

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