La Corte Costituzionale dichiara l’incostituzionalità della disciplina relativa all’inefficacia del pignoramento immobiliare sulla casa del debitore nel periodo Covid

06/04/2022

La Corte Costituzionale dichiara l’incostituzionalità della disciplina relativa all’inefficacia del pignoramento immobiliare sulla casa del debitore nel periodo Covid

A cura di Alessandro Dalla Sega

La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 87 del 4 aprile 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del DL 137/2020 (DL "Ristori") nella parte in cui prevede che «È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Secondo la Consulta la norma censurata viola l’art. 3 della Costituzione, poiché, nel tutelare il diritto di abitazione del debitore vi è un pregiudizio eccessivo per il creditore che non è correlato con la predetta finalità.

La vicenda trae origine da un ordinanza del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Treviso, la quale ha rilevato che la norma censurata determina un’irragionevole disparità di trattamento, in violazione dell’art. 3 della Costituzione, tra i creditori che hanno notificato il pignoramento sugli immobili adibiti ad abitazione principale del debitore tra il 25 ottobre e il 25 dicembre 2020, che subirebbero la «sanzione» dell’inefficacia dell’atto ed i creditori che hanno notificato lo stesso in una data precedente o successiva a quelle indicate.

Nel caso in esame viene in rilievo l’art. 54-ter del DL n. 18 del 2020, come convertito, che, sotto la rubrica «Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa», aveva stabilito che «al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore». Tale disposizione è entrata in vigore il 30 aprile 2020 e la sua vigenza era inizialmente prevista per sei mesi, con scadenza, quindi, al 31 ottobre 2020, successivamente prorogata al 31 dicembre 2020.

Parallelamente l’art. 103 comma 6 del DL n. 18 del 2020, come convertito, ha previsto la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 1° settembre 2020, data successivamente prorogata più volte, fino a giungere infine all’art. 40-quater del DL 22 marzo 2021, n. 41 (“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”), convertito, con modificazioni, nella L. 21 maggio 2021 n. 69 che ha limitato l’ambito di applicabilità di tale sospensione graduandola, nel concorso di specifici presupposti, fino al:
  • 30 settembre 2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio al 30 settembre 2020
  • al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal l° ottobre 2020 al 30 giugno 2021
La Corte ha ritenuto che il pignoramento, pur non incidendo sul diritto di proprietà del debitore sul bene pignorato, imprime al bene una destinazione che il debitore esecutato non può alterare o pregiudicare con una propria condotta, almeno rispetto ai creditori che partecipano alla procedura esecutiva. L’«inefficacia» del pignoramento, prevista dalla disposizione sopra richiamata, si traduce, nella sostanza, in un eccezionale e temporaneo (per soli due mesi) regime di impignorabilità della casa di abitazione della quale il debitore sia proprietario (o abbia un diritto reale di godimento); regime che il legislatore non ha più confermato nel successivo periodo di proroga e che comunque è venuto meno a partire dal 26 dicembre 2020.

La Corte ha ritenuto che una previsione come quella censurata, sia pur limitatamente al breve periodo di due mesi, limita oltre modo il diritto del creditore finanche a cautelarsi con il pignoramento dell’immobile a fronte del rischio di possibili atti di disposizione da parte del debitore. Inoltre, la disposizione censurata, contemplando la sanzione dell’inefficacia per i pignoramenti immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore se eseguiti nel periodo ricompreso tra il 25 ottobre e il 25 dicembre 2020, ha compromesso in via definitiva il diritto al soddisfacimento in sede esecutiva dei creditori chirografari, in quanto, a seguito della declaratoria di inefficacia, non si sono prodotti gli effetti di cui agli artt. 2913 e seguenti del codice civile, con conseguente opponibilità anche al creditore procedente (nonché ai creditori eventualmente intervenuti) degli atti di disposizione del bene posti in essere dal debitore dopo il pignoramento.

 




 

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