La quota di partecipazione in una S.R.L. può essere oggetto di usucapione

13/12/2022

La quota di partecipazione in una S.R.L. può essere oggetto di usucapione
A cura di Nicolò Pavan
 
Il Tribunale di Torino con la sentenza 22.12.2021 n. 5552, ha statuito che la quota di partecipazione in una S.r.l. può essere usucapita.

Atteso che, la partecipazione al contratto sociale è una posizione contrattuale "obiettivata", con autonomo valore di scambio, ed è qualificabile come bene immateriale, soggetto al regime giuridico dei beni mobili (cfr. Cass. n. 22361/2009). È con riguardo ad essa che, secondo il Tribunale di Torino, ben può configurarsi il possesso "ad usucapionem" derivante dall'iscrizione dell'atto di acquisto, anche se nullo o inefficace, nel libro soci (oggi nel Registro delle imprese). L’iscrizione, essendo condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio dei diritti di socio, da un lato, esclude gli altri pretendenti dalla possibilità di esercitare i diritti inerenti alla quota e, dall'altro lato, consente al socio iscritto di esercitare in via di fatto tali diritti.

Il Tribunale precisa, inoltre, che costituiscono cause interruttive del possesso "ad usucapionem" solo gli atti giudiziali che contengano la manifestazione della volontà di riacquistare il bene su cui il possesso viene esercitato e conseguentemente finalizzati ad ottenere la privazione di tale possesso nei confronti del possessore usucapiente oppure gli atti che comportino per quest'ultimo la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, essendo all'uopo insufficiente l'invio di diffide stragiudiziali e, in particolare, come avvenuto nel caso di specie, di richieste volte ad esercitare i diritti amministrativi del socio.

 

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