L’autotutela sostitutiva bypassa la sentenza sfavorevole all’Amministrazione tributaria

16/02/2022

L’autotutela sostitutiva bypassa la sentenza sfavorevole all’Amministrazione tributaria
A cura di Marco Bevilacqua
 
La Cassazione con la recente sentenza n. 3268/2022, ha statuito che l’Amministrazione finanziaria può, in pendenza dei termini per l’appello, annullare in autotutela sostitutiva, entro i termini di decadenza, un atto già annullato dal giudice tributario. Ed in tal caso, ad avviso della Corte, la decisione di primo grado, ove non tempestivamente impugnata, è da ritenersi caducata per effetto della cessazione della materia del contendere e non acquisisce efficacia di giudicato sostanziale, con conseguente impossibilità d’invocare il giudicato esterno.

Non trova quindi accoglimento la tesi di parte contribuente, che aveva sostenuto che così facendo l’Amministrazione, emettendo un nuovo atto sostitutivo di quello annullato, abbia eluso il giudicato e quindi operasse il giudicato esterno nel giudizio relativo al secondo atto sostitutivo.

Tale pronuncia appare interessante, in quanto se ne desume che l’autotutela sostitutiva intervenuta nel corso del termine per l’impugnazione impedisce il successivo formarsi del giudicato anche se la cessazione della materia del contendere non sia stata dichiarata, con conseguente inibizione degli effetti della pronuncia sfavorevole all’Amministrazione, ma senza elusione processuale.

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