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L’intestazione fiduciaria della partecipazione non necessita della forma scritta
L’intestazione fiduciaria della partecipazione non necessita della forma scritta
21/05/2020
A cura di Fabio Librandi
Con sentenza n. 9139 del 19.5.2020 la Suprema Corte ha affermato che il trasferimento fiduciario di partecipazioni societarie non richiede né "
ad substantiam
" né "
ad probationem
" la forma scritta, quand’anche nel patrimonio sociale siano compresi beni immobili.
Tale cessione non comporta, infatti, un trasferimento dei diritti immobiliari in quanto resterebbero sempre nella titolarità della società, terza rispetto al negozio di cessione tra le parti. E quindi se il trasferimento di partecipazioni non richiede per la sua validità la forma scritta (che invece è richiesta per dar seguito alla pubblicità conseguente nei Registro delle Imprese, per quanto riguarda le Srl), non la può chiedere neppure il trasferimento in fiducia.
Pertanto, il
pactum fiduciae
, è equiparato al contratto preliminare per il quale l’art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo. La sentenza si riferiva ad una fiducia tra persone fisiche (marito e moglie); non diversa però sarebbe la situazione se si trattasse di mandato fiduciario a società fiduciaria a ciò autorizzata, anche se qui il contratto è previsto dalle norme professionali di settore e vi è il controllo dei ministeri competenti.
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