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Nella intermediazione di quote di società l’esenzione IVA spetta solo se vi è l’imparzialità del mediatore
Nella intermediazione di quote di società l’esenzione IVA spetta solo se vi è l’imparzialità del mediatore
12/10/2020
A cura di Monica Secco
E’ quanto emerge dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate all’Interpello n. 437 del 5/10/2020 che ha ritenuto non applicabile l’esenzione prevista dall’art. 10, numero 9), del Decreto IVA relativo alle “prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7)” del medesimo articolo 10 (tra queste rientrano le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali).
L’Agenzia richiamando la normativa comunitaria che riferisce alle “negoziazioni” e la giurisprudenza della Corte UE, ha ritenuto che l'esenzione in commento è di tipo oggettivo e che l'attività di mediazione ivi inclusa si sostanzia nel fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto. L'imparzialità è dunque elemento essenziale della fattispecie, nel senso che non può ravvisarsi un'attività di mediazione nella compravendita di azioni quando manca l'imparzialità del mediatore.
Nel caso in oggetto l’Agenzia ha ritenuto mancante il requisito della “imparzialità” in quanto vi erano dei soggetti e società riconducibili ai soci della Mandataria ed alle società coinvolte nella acquisizione. Ne consegue che se non è posta in essere un'attività imparziale di mediazione, l'operazione non è riconducibile a quelle esenti dell'articolo 10, primo comma, nn. 4) e 9) del Decreto IVA, ma tra quelle di fare, non fare e permettere di cui all'articolo 3 del medesimo Decreto, assoggettabili ad IVA con aliquota ordinaria.
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