Nuovi adempimenti Superbonus: comunicazioni PNCS ed ENEA

21/10/2024

Tabella termini delle comunicazioni al PNCS ed ENEATabella termini delle comunicazioni al PNCS ed ENEA
Tabella termini delle comunicazioni al PNCS ed ENEA
A cura di Daniele Giacomazzi
Con l'art. 3 del DL 39/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali nonché relative all’amministrazione finanziaria”, il Legislatore ha introdotto disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente.

In particolare, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo 3 DL 39/2024 ha previsto che i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili e quelli che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili, ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto legge n. 34 devono trasmettere le relative informazioni all’ENEA e al PNCS, gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Più nello specifico, il successivo comma 3 del medesimo articolo 3, prevede che :
“Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni i soggetti:
a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.”


Il medesimo articolo prevede che il contenuto, le modalità ed i termini delle comunicazioni siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Detto provvedimento è stato adottato in data 17/09/2024 e pertanto i citati nuovi obblighi sono in vigore e debbono essere adempiuti mediante le specifiche di comunicazione.

Il DPCM 17/09/24, oltre a specificare che le informazioni sono finalizzate al monitoraggio della spesa pubblica collegata agli interventi superbonus (DL 34/2020), offre importanti chiarimenti in ordine all’ambito applicativo degli obblighi.

I Soggetti tenuti alla trasmissione delle informazioni (art. 2) sono quelli espressamente indicati dall’art. 3, comma 3 del DL 39/2024 e quindi sono sottoposti all’obbligo i soggetti che per lavori superbonus:
  • entro il 31 dicembre 2023, hanno presentato la CILAS, con riferimento a lavori non conclusi entro il 31/12/2023;
  • entro il 31 dicembre 2023, hanno presentato la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, con riferimento a lavori non conclusi entro il 31/12/2023;
  • a partire dal 1 gennaio 2024, hanno presentato la CILAS o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.
Le informazioni sono rese dai professionisti sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative applicabili, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

L’oggetto della comunicazione, sia per quanto concerne il PNCS che per l’ENEA, deve contenere le seguenti informazioni:
  • dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024;
  • ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 31 marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2025;
  • percentuale della detrazione spettante riferita alle spese di cui ai punti precedenti.
Con riferimento alle modalità di trasmissione, il DPCM prevede due documenti tecnici operativi contenenti Linee Guida per la trasmissione all’Enea (Allegato 1) e Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS (Allegato 2).

Con riferimento alla ai termini per la trasmissione dei dati, per quanto concerne gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34 (super-ecobonus), il DPCM precisa che le informazioni vanno trasmesse dai tecnici mediante una sezione aggiuntiva della comunicazione ENEA per tutte le asseverazioni per stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse a partire dalla data di pubblicazione del decreto, fermo restando il termine ordinario massimo di 90 giorni dalla fine dei lavori.

Per quanto concerne gli interventi antisismici (super-sismabonus), le comunicazioni al PNCS devono essere rese:
  • 31ottobre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
  • entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.
Si segnala che l’omessa presentazione delle comunicazioni comporta una sanzione pari a 10.000 euro e per gli interventi, autorizzati a decorrere dal 30 marzo 2024, in caso di omessa presentazione delle comunicazioni si decade dal beneficio fiscale.

In sintesi

Alla luce di quanto esposto, benché il Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS) sia stato appositamente predisposto per la raccolta dei dati contenuti nella asseverazione prevista dal DM MIT n. 58 del 2017, necessaria per ottenere l’agevolazione del c.d. sismabonus, si evidenzia che ad oggi l’obbligo di comunicazione riguarda esclusivamente la trasmissione delle informazioni delle asseverazioni sismica di cui al DM 329/2020 – DM 58/2017 riguardanti interventi superbonus (art. 119 DL 34/2020).

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