Il Dipartimento Enti Pubblici e Società Partecipate ha terminato nel coso dell’anno 2013 una consulenza su incarico del Pubblico Ministero di un Tribunale di un’importante città in merito all’esame dei bilanci preventivi e consuntivi di vari anni del Comune, e di tutte le partecipate al fine di verificare eventuali responsabilità nella gestione delle attività e nella redazione dei suddetti documenti, vista la situazione di dissesto finanziario del Comune medesimo.
In particolare ha riferito in merito alla veridicità, anche alla luce dei principi contabili, delle iscrizioni effettuate nei documenti pubblici quanto ai progetti di bilancio approvati dalla Giunta e successivamente ai bilanci approvati dal Consiglio. Inoltre si è evidenziato se nella redazione di tali atti si fosse tenuto conto delle emergenze contabili o fattuali note (alla Ragioneria o ai Direttori responsabili dei diversi servizi e comunicate, alla Giunta) al momento della redazione o approvazione dei suddetti documenti con conseguente iscrizione di poste di entrata poi risultate assolutamente inattendibili o viceversa sottostime di spese invece assolutamente prevedibili o note (magari iscrivendole successivamente come debiti fuori- bilancio); ci si è soffermati inoltre su ingiustificati ritardi nell’approvazione di documenti contabili (es. consuntivo dell’anno precedente o bilanci o consuntivi partecipate) le cui refluenze avrebbero sicuramente variato “in peius” la situazione economico/finanziaria dell’ente risultante dai documenti contabili; evidenzi altresì la mancata applicazione dell’art.188 tuel; evidenziando anche in termini quantitativi, anno per anno, l’incidenza delle suddette omissioni o della mancata approvazione di un bilancio preventivo in termini di legge che tenesse conto dei dati macroscopici noti (es. eventuali disavanzi derivanti dall’esercizio precedente, perdite partecipate da coprire, effettiva mancata copertura di disavanzi o di debiti fuori bilancio nel rispetto dei principi contabili) sulle capacità di spesa laddove invece si è operato in dodicesimi con riferimento a bilanci preventivi precedentemente approvati.
Nella stessa ottica si è effettuato un raffronto tra i dati indicati nel bilancio preventivo o nei provvedimenti di salvaguardia o di assestamento e i dati riportati in consuntivo - dell’anno precedente o dell’anno stesso, quando tali documenti erano entrambi allo studio degli organi competenti o erano già stati approvati in progetto dalla Giunta o all’attenzione dei revisori o comunque quando i dati erano già noti, evidenziando i documenti da cui emergevano responsabilità (es. note dei Dirigenti che confermavano le poste iscritte originariamente).
Si è accertato che in ogni esercizio l’effettiva situazione economico finanziaria in cui versava l’Ente con riferimento alla capacità di spesa ed in particolare alla sussistenza del “regime” di cui all’artt. 191 5°c tuel., e la veridicità delle dichiarazioni relative al rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale nonché al rispetto del patto di stabilità.