Rent to buy. Note a margine di un provvedimento del Tribunale di Verona

24/02/2015

di Giorgio Aschieri e Gianluca Fiori

A quasi tre mesi dall’entrata in vigore del Decreto Sblocca Italia, il cui art. 23 ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina autonoma del contratto di rent to buy, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Verona si è pronunciata, a quanto consta per la prima volta, sulla natura di tale contratto, ritenendo che esso rappresenti una nuova tipologia, non assimilabile al contratto di locazione, la cui relativa disciplina non è, quindi, applicabile, ben potendo le parti determinarne liberamente il contenuto. L’articolo, prendendo spunto dalla fattispecie concreta, analizza la novità legislativa, soffermandosi, in modo particolare, sull’inadempimento (comma 5) e sulle conseguenze del fallimento di una delle parti (comma 6). Il contributo, pur rilevando alcuni profili di criticità, evidenzia il possibile utilizzo che del contratto di rent to buy potrà essere fatto in sede fallimentare, consentendo il particolare contemperamento dei diversi interessi coinvolti.
Pubbicazione del 25.02.2015 su Il caso.it

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