Patti parasociali e società fiduciaria

17/11/2014

E’ stato chiesto al Dipartimento Trust e Riservatezza di elaborare un piano di incentivazione manageriale di una s.r.l. tutelando altresì il socio di maggioranza dall’incognita di futuri contrasti.

Sul punto, il Dipartimento Trust e Riservatezza ha evidenziato la possibilità, attraverso lo strumento dell'intestazione fiduciaria, di cedere quote di minoranza ai manager sottoscrivendo altresì tra i manager stessi ed il socio di maggioranza un patto parasociale di blocco e di voto.

Oltre a perseguire obiettivi di riservatezza che sono propri dell’intestazione fiduciaria, gli effetti sarebbero altresì quelli di stabilizzare gli assetti proprietari con l'accorgimento di congelare/vincolare i voti dei parasoci alle delibere del sindacato in linea con i desiderata del cliente.

Nel quadro così delineato, dottrina e giurisprudenza parlano di patti parasociali con efficacia reale.
Di fronte alle perplessità del cliente e dei suoi professionisti si evidenziava come
  • i patti parasociali trovano il proprio fondamento nel principio dell’autonomia privata
  • il criterio scelto dalle parti è indifferente rispetto ai motivi per i quali i soci concludono un accordo di voto (si potrebbe prevedersi il riferimento alla partecipazione agli utili o ad altre modalità)
  • i soci che si accordano attraverso la stipula di un sindacato di voto intendono perseguire, unendo le proprie forze, una "politique commune".
cosicché la soluzione intestazione fiduciaria incrociata con un patto parasociale di voto è naturale.
Peraltro la recente giurisprudenza di merito innovando rispetto alla dottrina e giurisprudenza più risalente nel tempo e in linea con gli obiettivi sanciti nelle linee guida della riforma del diritto societario ha riconosciuto tutela reale alle determinazioni raggiunte in sede parasociale come si evince dalle sentenze qui allegate:

E` legittimo il ricorso ai provvedimenti d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c. per ottenere - in adempimento a un patto parasociale - l’ordine del giudice diretto ad alcuni soci aderenti al patto di votare nell’assemblea della società in conformità agli obblighi assunti (vedasi Tribunale di Milano 20/01/2009 in Società 2009, 1129);

E` valido il patto parasociale comportante l’obbligo di votare in assemblea conformemente alle decisioni prese a maggioranza (per teste) dei partecipanti all’accordo prima della delibera assembleare (vedasi Tribunale di Genova 08/07/2004 in Società 2004, 1265);

Va sospesa l’efficacia (e non deve essere iscritta a libro soci) della cessione di quote di s.r.l. posta in essere in violazione di una clausola di prelazione statutaria e di un sindacato di blocco stipulato da alcuni soci (vedasi Tribunale di Genova 08/07/2004 in Società 2004, 1265);

Va accolta la domanda cautelare che ordini al socio (e alla società fiduciaria che detenga le relative partecipazioni), inadempiente agli obblighi scaturenti da un sindacato di voto e di blocco e che abbia posto in essere una cessione in violazione di una clausola di prelazione statutaria, di esprimere il voto in assemblea in conformità alle delibere adottate a maggioranza dagli aderenti al patto di sindacato (vedasi Tribunale di Genova 08/07/2004 in Società 2004, 1265).

Ebbene, la persuasività di questi precedenti hanno convinto il cliente e i suoi professionisti della bontà della soluzione prospettata dal Dipartimento Trust e Riservatezza con utilizzo dei servizio della fiduciaria di Studio.
 

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