Per il CUP c'è la giurisdizione tributaria

11/05/2026

Per il CUP c'è la giurisdizione tributaria

a cura di Marco Bevilacqua e Simone Spiazzi

La Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 12225/2026 dello scorso 1° maggio, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha statuito per la giurisdizione tributaria con riferimento al canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, co. 816-847 della Legge n. 160/2019 (CUP). 

La questione sollevata dal giudice remittente atteneva all’individuazione dei criteri di riparto della giurisdizione in relazione al CUP, a fronte di tre orientamenti divergenti, rispettivamente favorevoli alla giurisdizione tributaria, a quella ordinaria ovvero, secondo una tesi intermedia, all’una o all’altra in base alle peculiarità del caso concreto.

La Corte si è soffermata approfonditamente sulla natura del canone unico patrimoniale, evidenziando come lo stesso sia stato introdotto in una prospettiva di semplificazione fiscale, accorpando svariate forme di entrate, sia tributarie (come la TOSAP e l’imposta sulla pubblicità) che patrimoniali (come la COSAP).

La Corte rimarca dunque come il CUP sottenda due distinti presupposti ossia l’occupazione dello spazio pubblico (derivante dalla disciplina TOSAP e COSAP) e la diffusione pubblicitaria (per effetto della relativa imposizione).

Recita infatti il comma 819: “Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”

Nonostante la duplicità del suo presupposto, la Corte considera come la normativa CUP sia in larga parte unitaria, sottolineando inoltre che non si sia trattato di un mero riordino di una pluralità di fonti, essendosi piuttosto inteso riunire in un’unica forma la varietà di tributi e canoni, come emerge anche dalla Relazione Illustrativa della legge n. 160/2019.

La Corte, dopo aver dato atto dei differenti orientamenti giurisprudenziali, passa allora alla verifica dei requisiti delineati dalle Sezioni Unite e dalla Corte Costituzionale, al fine di individuare la natura tributaria o meno del prelievo.

1) Carattere di doverosità ed idoneità a determinare una decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo
La Corte rileva la sussistenza di tale requisito, atteso che i Regolamenti CUP, del consiglio comunale o provinciale, sono atti autoritativi e non negoziabili, essendo quindi il canone una prestazione patrimoniale imposta di natura coattiva.

2) Assenza di un rapporto sinallagmatico 
La Corte ravvisa come la disciplina CUP non preveda un siffatto rapporto di corrispettività, evidenziando in particolare che il canone sia dovuto a prescindere da una precipua controprestazione dell’ente locale, non essendo a tal uopo richiesto il rilascio dell’autorizzazione e della concessione né, comunque, rilevando tale rilascio quale corrispettivo contrattuale a carico dell’ente stesso.
In tal senso la Corte evidenzia come la disciplina del CUP si sia richiamata alla previgente normativa della TOSAP, cui era stata riconosciuta natura tributaria, a differenza di quella sulla COSAP (per cui era stata individuata la giurisdizione ordinaria) che faceva in vece derivare il prelievo dal provvedimento amministrativo concessorio. 

3) Collegamento della prestazione ad un presupposto economicamente rilevante e finalismo al concorso alle spese pubbliche
Anche tali requisiti sono stati riconosciuti sussistenti dalla Corte, rilevato, anzitutto, come l’attività pubblicitaria e di occupazione in rapporto alle caratteristiche del bene siano idonee alla produzione di ricchezza. E, che il canone è destinato alle spese d’interesse collettivo idonee a sovvenire le attività e le funzioni dell’ente locale. 

Chiosa quindi la Corte: “Pertanto, il CUP, pur qualificato come “patrimoniale” e ancorché ancorato a due distinti elementi costitutivi, è unitario e il prelievo presenta i caratteri tipici dei tributi: la doverosità dell’imposizione; l’assenza di un rapporto sinallagmatico tra la decurtazione e la prestazione; la destinazione delle risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante per il soggetto passivo, alla contribuzione alle spese pubbliche”.

Alla luce di tali considerazioni, relative ai requisiti del tributo e della ratio unitaria che connota il CUP, la Corte conclude per la sua natura tributaria e, per l’effetto, riconduce in ogni caso le relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario. 

Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in quanto reso all’esito di un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sarà vincolante esclusivamente nel procedimento che ha dato luogo al rinvio e, pertanto, non spiegherà efficacia in giudizi tra parti diverse, ancorché aventi ad oggetto la medesima questione. Tuttavia, è inevitabile che, per la loro sistematicità e organicità, le motivazioni della sentenza siano destinate ad orientare i tribunali e le corti di giustizia tributaria.

In prospettiva applicativa, inoltre, è prevedibile che tale approdo interpretativo possa ingenerare non poche difficoltà agli enti locali e ai soggetti affidatari del servizio di accertamento e riscossione, che saranno tenuti a valutare se e in che misura adeguare la stesura degli avvisi di accertamento esecutivi nel rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 7, comma 2, lett. c), dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000), che impone l’indicazione, nell’atto, delle modalità e dei termini di impugnazione, nonché dell’organo giurisdizionale competente cui è possibile ricorrere. Ciò al fine di evitare un vulnus al diritto di difesa del contribuente. Attualmente, infatti, gli atti fanno riferimento al ricorso innanzi al giudice ordinario.

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