PTT: atto nativo digitale senza attestazione di conformità

17/01/2023

PTT: atto nativo digitale senza attestazione di conformità
A cura di Marco Bevilacqua
 

La Cassazione con la pronuncia n. 981/2023 del 16/01/2023, ha statuito che, in sede di processo tributario telematico (PTT), il deposito dell’atto nativo digitale notificato a mezzo PEC non richiede l’attestazione di conformità all’originale dell’atto medesimo. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, il problema dell’attestazione di conformità riguarda i documenti su supporto cartaceo e non l’atto digitale che viene prodotto non in copia ma in originale, “essendo l'originale dell'atto suscettibile di ripetute riproduzioni, senza perdere le sue caratteristiche di essere un atto originale”.

Tale statuizione appare quindi interessante ed utile, intervenendo a chiarire un punto importante del tema delle attestazioni di conformità nell’ambito del processo tributario telematico, spesso oggetto di confusione e prassi difformi.

 

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