di
Matteo Tambalo - Il Commercialista Veneto 213/2016
La recente massima n.148 emanata dal Consiglio Notarile di Milano il 17 maggio ci consente di ritornare ad esaminare la tematica concernente le modalità di versamento dei conferimenti in denaro in occasione della costituzione di s.r.l. Preliminarmente, appare utile ricordare che, come noto, nel momento in cui i soci decidono di costituire una s.r.l., stabilendo l’ammontare del capitale sociale, debbono sottoscrivere l’intero capitale innanzi al notaio, dichiarando di conferire il relativo valore, in denaro o mediante altri beni, al fine di divenire soci e titolari di una partecipazione della costituenda società; a norma dell’art. 2464 comma 1 c.c., il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale sottoscritto.