di Matteo Tambalo - We-Wealth.com 22 giugno 2022
In questo articolo segnala l’ordinanza della Cassazione n.19561/2022 nella quale è confermato l’orientamento secondo cui, nel patto di famiglia, la liquidazione effettuata dall’assegnatario ai legittimari non assegnatari, ai soli fini impositivi, deve intendersi donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione delle più favorevoli aliquote e franchigie previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio.
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