Lo studio
Profilo
Dove siamo
Recruitment
Servizio clienti
professionisti
Network
aree di attività e dipartimenti
Company Law e Operazioni straordinarie
Consulenza Tributaria Corporate
Difesa tributaria
Internazionalizzazione d’Impresa
Ristrutturazioni e Assistenza nelle Crisi d'Impresa
Patrimoni e Wealth Advisory
Compliance amministrativa societaria
Consulenza legale e contrattuale
Attività e Servizi Fiduciari
Enti Pubblici e Diritto Amministrativo
Digital Advisory
Approfondimenti
News
Eventi
Pubblicazioni
Focus
La Divulgazione Professionale
SuperBonus 110%
Covid-19
Lo studio risponde
en
it
Approfondimenti
>
Pubblicazioni
>
Quando si applica la ritenuta ridotta sui dividenti transnazionali?
Quando si applica la ritenuta ridotta sui dividenti transnazionali?
29/09/2022
Su
Il Fisco 37/2022
il nostro
Matteo Tambalo
con il Collega
Davide Greco
commentano la sentenza della Corte di Cassazione 24 agosto 2022, n. 25195 ove la Suprema Corte è stata chiamata a giudicare di una controversia relativa ad una
distribuzione transnazionale di dividendi
che aveva coinvolto un
ente previdenziale di diritto pubblico svizzero
il quale, si era visto
rigettare dall’Agenzia delle Entrate
la richiesta di rimborso dell’
eccedenza di imposta pagata sui dividendi ricevuti da alcuni suoi investimenti in società italiane
, ritenendo di poter beneficiare della più favorevole aliquota convenzionale prevista dall’
articolo 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera.
Particolarmente interessante e degno di nota il passaggio della sentenza relativo al concetto di
benefial ownership
di derivazione internazionale. In particolare, è stato ribadito che in virtu` della c.d. clausola del beneficiario effettivo
potrà fruire dei benefici di derivazione convenzionale
solo il soggetto
sottoposto alla giurisdizione dell’altro Stato contraente
che abbia l’
effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito
, realizzandosi altrimenti una traslazione impropria dei benefici convenzionali o addirittura un fenomeno di non imposizione.
Proprio sul tema della “definizione” di
disponibilità giuridica
si segnala l’interessante
parallelismo offerto dalla Suprema Corte attraverso l’utilizzo del trust.
Detto parallelismo appare in effetti calzante dal momento che l’ente pensionistico in questione e il
trustee condividono una nozione di disponibilità giuridica
da intendersi quale facoltà di compiere atti di gestione e disposizione volti al raggiungimento dello scopo per il quale l’ente stesso e il trust sono stati istituiti; quindi, non nell’interesse proprio, ma di terzi.
Si ricorda peraltro come l’Agenzia delle entrate abbia piu` volte precisato che tale
potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati debba essere effettivo
, senza che lo stesso possa venire limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.
Pubblicazioni/Eventi Directory:
Patrimoni e Wealth Advisory
Pubblicazioni Matteo Tambalo
<
La responsabilità penale del consulente quale amministratore di fatto della società fallita
>
Legittimazione del Pubblico Ministero a richiedere il fallimento
Pubblicazioni
Pubblicazioni/Eventi Directory
Case history
Privacy
Site map
Condividi su:
Copyright © 2009-2025 Studio Righini
Piazza Cittadella, 13 - 37122 Verona - Italy
Tel. +39 045 596888 - Fax +39 045 596236
Via Monte di Pietà, 19 - 20121 Milano - Italy
Tel +39 02 45472804
p.i. 02475410235
[Privacy e Cookie Policy]
x
Questo sito web utilizza i cookie. Maggiori informazioni sui cookie sono disponibili a
questo link
. Continuando ad utilizzare questo sito si acconsente all'utilizzo dei cookie durante la navigazione.