Rent to buy

24/02/2015

L’art. 23 del D.L. 133/2014 (c.d. Decreto Sblocca Italia) ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina autonoma del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione (c.d. “rent to buy”).
Si tratta di un’autonoma tipologia contrattuale, diversa dal leasing, pensata per favorire la ripresa del mercato immobiliare e, per tale ragione, “a maglie larghe”. Il rent to buy, infatti, consente al conduttore di ottenere immediatamente il godimento di un immobile, riservandosi il diritto di acquistarlo entro un determinato termine, in tal caso imputando parte del canone corrisposto al prezzo d’acquisto. I vantaggi sono evidenti: il concedente può mettere immediatamente a reddito l’immobile (recuperando così in parte i costi di costruzione, se sostenuti), mentre il conduttore può ridurre progressivamente l’impegno finanziario necessario, ottenendo così più facilmente accesso al credito e usufruendo, in ogni caso, dell’efficacia “prenotativa” della trascrizione del contratto di rent to buy, analoga a quella garantita dalla trascrizione del preliminare.
L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.4/E ed il Comunicato Stampa del19/02/2015 ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile al caso che ci occupa.
I professionisti dello Studio (avv.ti Giorgio Aschieri e Gianluca Fiori) si sono occupati della tematica con l'articolo "Rent to by e fallimento. Nota a margine di un provvedimento del Tribunale di Verona" pubblicato da Il caso.it in data 25.02.2015.
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