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Revocazione per ingratitudine della donazione avente ad oggetto partecipazioni sociali
Revocazione per ingratitudine della donazione avente ad oggetto partecipazioni sociali
15/06/2023
a cura di Nicolò Pavan
La circostanza per cui i
donatari abbiano tenuto una condotta non conforme alla volontà del donante
[nella specie, l’aver disconosciuto un patto parasociale sottoscritto contestualmente all’atto di donazione, col quale si escludeva dalla gestione della società i donatari, figli del donante]
non è sufficiente a configurare
, in assenza di un manifesto sentimento di avversione e disistima,
causa di revocazione per ingratitudine
, sub specie di ingiuria grave, da intendersi come la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza e di solidarietà che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento.
Non solo la riconoscenza verso il donante non può declinarsi in termini di pedissequa obbedienza alle indicazioni impartite da quest’ultimo, ove non condivise, ma soprattutto
il donatario non può essere privato dell’esercizio di diritti e facoltà che la legge gli attribuisce.
D’altronde,
imporre al donatario
, a pena di revocazione,
un obbligo di astensione
da qualunque condotta o esternazione antitetica
rispetto alla volontà del donante
, integrerebbe un intollerabile
vincolo
sulla sua
libertà di autodeterminazione
per il sol fatto di essere stato destinatario di un atto di liberalità, così snaturando l’istituto in questione che si caratterizza, proprio, dall’assenza di corrispettività.
Il nostro
Nicolò Pavan
, nella massima alla Sentenza della Corte d'Appello di Milano pubblicata da
Giurisprudenza delle Imprese.
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