Scissione ai fini della suddivisione patrimoniale fra soci nell’ottica di successivo passaggio generazionale

01/06/2018

Il Dipartimento Company Law ed Operazioni Straordinarie (con i professionisti Alberto Righini e Matteo Tambalo) ha assistito una Holding controllante di società operativa a livello internazionale e specializzata in lavorazioni altamente tecnologiche, nell’ideazione e nello svolgimento di una complessa operazione di scissione avente quale finalità la suddivisione di buona parte del patrimonio della società fra i soci della stessa, anche nell’ottica della pianificazione di successivo passaggio generazionale.

Nell’ambito dello svolgimento della suddetta operazione, oltre ad una qualificata consulenza nell’ambito della fase preparatoria della stessa, il Dipartimento ha assistito la società nell’attività di predisposizione del progetto di scissione, nella redazione dei verbali degli organi societari di approvazione dell’operazione, nel supporto nel corso delle assemblee di approvazione della scissione e in sede di stipula dell’atto di scissione. La scissione ha avuto ad oggetto partecipazioni e crediti posseduti dalla scissa, e beneficiarie dell’operazione sono state due società in accomandita semplice precostituite dai soci della holding. L’utilizzo di tale tipologia societaria quale holding di partecipazioni, consente molteplici benefici, fra i quali si menziona il fatto che, come da orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di merito, si ritiene che – anche grazie all’inserimento di adeguate clausole nei patti sociali - debba escludersi la sequestrabilità di quote di società di persone durante societate da parte dei creditori particolari del socio, in quanto il sequestro ed il successivo pignoramento comporterebbero la possibilità di espropriazione della quota da parte del creditore personale del socio, portando ad una modificazione del rapporto sociale che confliggerebbe con il noto principio cardine delle società personali dell’intuitu personae.

Peraltro nella strutturazione di tale operazione e nella scelta degli strumenti societari da utilizzare si è tenuto conto, in ottica prospettica ai fini del passaggio generazionale, di quanto previsto al co. 4-ter dell’art. 3 del DLgs. 346/90, ossia che i trasferimenti aventi ad oggetto quote sociali o azioni non scontano imposta di successione (né di donazione), a condizione che (i) il destinatario del trasferimento sia un discendente o il coniuge de cuius, (ii) che il trasferimento consenta al beneficiario di acquisire o integrare il “controllo” della società, ai sensi dell’art. 2359 co. 1 n. 1 c.c., relativamente a partecipazioni o azioni in spa, sapa, srl, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato e che (iii) i beneficiari del trasferimento proseguano l’esercizio dell’impresa o detengano il controllo della società le cui quote sono state trasferite per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, con la precisazione che, per quanto concerne la seconda condizione, il tenore letterale della norma ha indotto a ritenere che questa condizione non rientri tra i requisiti richiesti per poter usufruire del beneficio quando il trasferimento ha ad oggetto quote di società di persone (come confermato dall’Agenzia delle Entrate, nelle circ. 3/2008 e 18/2013 e dal Consiglio Nazionale del Notariato nello studio 168/2006).
 

 

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