Settore Sanitario privato: ampliamento dell'esenzione IVA e dell'aliquota del 10%

29/06/2022

Settore Sanitario privato: ampliamento dell'esenzione IVA e dell'aliquota del 10%
Il Decreto Semplificazioni fiscali (DL 73/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 22 giugno 2022, prevede all’art. 18 delle importanti novità in materia IVA relativa alle prestazioni rese dalle Case di Cura private.

L’articolo in commento prevede la riduzione dell’Iva sulla sanità non convenzionata in quanto ora le prestazioni di ricovero e cura rese saranno assoggettate all’aliquota IVA agevolata del 10% in luogo del 22% e potranno applicare l’esenzione dell’IVA sulla quota corrispondente all’onorario del professionista sanitario riaddebitato al paziente.

Due sono gli interventi normativi. Sono stati modificati il n. 18 del primo comma dell’art. 10 del DPR 633/72, ed il numero 120) della tabella A, parte III, relativo all’applicazione dell’aliquota IVA al 10%.

Modifiche al n. 18 dell’art. 10:
Il nuovo art. 10, n. 18 prevede l’esenzione per “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L’esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo  e per l'acquisto trovi applicazione l’esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo”.
Ambito applicativo:
Con la modifica di tale articolo si consente ora di esentare la prestazione medica nell’ambito di una prestazione di ricovero e cura rese al paziente da parte di una struttura non convenzionata. In sostanza, entro tali limiti, la prestazione di ricovero e cura, non rientrante nell’esenzione prevista dal punto 19) dell’art. 10 in quanto resa da soggetti non convenzionati, viene ora riconosciuta esente ai sensi del punto 18). L’esenzione IVA è concessa nei limiti del corrispettivo dovuto dalla struttura sanitaria al professionista fornitore del servizio, come se fosse stata resa da quest’ultimo direttamente al paziente. In pratica, la Casa di Cura fattura al paziente in esenzione la componente riferibile alla prestazione sanitaria acquistata dalla struttura sanitaria in regime di esenzione ex numero 18) dell’art. 10, da soggetti terzi (i.e., dal medico professionista). Pertanto, ad esempio, se la casa di cura riceve una parcella esente di 10.000 euro dal chirurgo che ha eseguito l’intervento e richiede 15.000 euro al paziente quale prezzo complessivo della prestazione di ricovero e cura, fatturerà in regime di esenzione 10.000 euro e in regime di imponibilità i restanti 5.000 euro.
Bisognerà infine tenere conto che  per effetto dell’estensione dell’esenzione delle prestazioni in esame, le case di cura subiranno una diminuzione del pro-rata di detrazione dell’IVA sugli acquisti, che potrà influenzare la determinazione del prezzo dei servizi.

La nuova normativa dovrebbe essere applicabile anche alle prestazioni di ricovero e cura rese da case di cura convenzionate ma che sono effettuate nel cosiddetto “regime di solvenza”. Spesso accade infatti che la Casa di Cura convenzionata effettui anche prestazioni di ricovero e cura in regime di non convenzione e che il paziente paghi il totale del corrispettivo. Considerando la ratio del nuovo intervento normativo, dovrebbe essere estendibile anche ai ricoveri “in solvenza”. Su tale punto sarebbe auspicabile una interpretazione esplicativa da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Modifiche al n. 120) della tabella A, parte III, l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per cento per:
Il nuovo n. 120) prevede: “prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19).”
Ambito applicativo
In base al nuovo dettato normativo dovrebbero ora essere assoggettate ad aliquota IVA al 10%:
  • tutte le prestazioni di ricovero e cura (incluse quelle di maggior comfort alberghiero) non rientranti nel regime di esenzione IVA di cui ai numeri 18) e 19) dell’art. 10.
  • le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori dei pazienti ricoverati presso strutture sanitarie (convenzionate e non);
  • le prestazioni di maggior comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso strutture sanitarie convenzionate.

 

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