Lo studio
Profilo
Dove siamo
Recruitment
Servizio clienti
professionisti
Network
aree di attività e dipartimenti
Company Law e Operazioni straordinarie
Consulenza Tributaria Corporate
Difesa tributaria
Internazionalizzazione d’Impresa
Ristrutturazioni e Assistenza nelle Crisi d'Impresa
Patrimoni e Wealth Advisory
Compliance amministrativa societaria
Consulenza legale e contrattuale
Attività e Servizi Fiduciari
Enti Pubblici e Diritto Amministrativo
Digital Advisory
Approfondimenti
News
Eventi
Pubblicazioni
Focus
La Divulgazione Professionale
SuperBonus 110%
Covid-19
Lo studio risponde
en
it
Approfondimenti
>
Focus
>
Solo la tutela indennitaria per il confinante che lamenta la violazione delle distanze nella costruzione di pale eoliche
Solo la tutela indennitaria per il confinante che lamenta la violazione delle distanze nella costruzione di pale eoliche
25/06/2021
A cura di Simone Spiazzi
A conferma del principio fissato dalle Sezioni Unite n. 24410/2011, la
Cassazione n. 13626 del 19 maggio 2021
condivide la tesi secondo cui le opere private (nel caso di specie delle
pale eoliche
) realizzate, senza alcuna espropriazione, per la
produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili
in violazione delle distanze legali
non soggiacciono alla disciplina di cui all’art. 873 c.c.
e alle relative sanzioni.
La premessa logica poggia sulla disciplina riservata dal legislatore alle opere pubbliche nei confronti del regime delle distanze nonché dei diritti dei proprietari.
L’impianto normativo che delinea tale disciplina è rappresentato dall’art. 4 L. n. 2248/1865 All. E (competenza dell’Autorità amministrativa sulla revoca e la modifica degli atti amministrativi che ledono un diritto soggettivo), dall’art. 44 del T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità (indennità per l’imposizione di servitù) nonché dall’art. 7 del T.U. sull’edilizia (secondo cui la disciplina sui titoli abilitativi non si applica per una serie di attività edilizie delle PP.AA.). Tale regime depone nel senso della
disapplicazione della disciplina codicistica sulle distanze a fronte di interventi realizzativi di opere pubbliche,
“in presenza delle quali deve cedere anche la posizione di diritto soggettivo del proprietario confinante cui il legislatore ha riservato la sola tutela indennitaria”.
Secondo la Cassazione, analoga è la disciplina per le opere private realizzate, senza alcuna espropriazione, per la produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili in violazione delle distanze legali. Ciò in virtù dell’espressa loro equiparazione “alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche”, disposta prima dall’art. 1, comma 4, della L. n. 10/1991 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successivamente dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).
In conseguenza di ciò, per colui che lamenta la costruzione di tali
opere a distanza inferiore da quella legale
sarà possibile ottenere
la sola tutela indennitaria per il pregiudizio sofferto
, trattandosi, infatti, di interventi rispetto ai quali deve cedere anche la posizione di diritto soggettivo del proprietario confinante.
Pubblicazioni/Eventi Directory:
Consulenza Legale e Contrattuale
Pubblicazioni Simone Spiazzi
<
Novità IVA sull’e-commerce: D.Lgs. n. 83/2021
>
Jacques Potdevin nel Board of Trustees di I.V.S.C, International Valuation Standards Council
Focus
Pubblicazioni/Eventi Directory
Case history
Privacy
Site map
Condividi su:
Copyright © 2009-2025 Studio Righini
Piazza Cittadella, 13 - 37122 Verona - Italy
Tel. +39 045 596888 - Fax +39 045 596236
Via Monte di Pietà, 19 - 20121 Milano - Italy
Tel +39 02 45472804
p.i. 02475410235
[Privacy e Cookie Policy]
x
Questo sito web utilizza i cookie. Maggiori informazioni sui cookie sono disponibili a
questo link
. Continuando ad utilizzare questo sito si acconsente all'utilizzo dei cookie durante la navigazione.