Solo la tutela indennitaria per il confinante che lamenta la violazione delle distanze nella costruzione di pale eoliche

25/06/2021

Solo la tutela indennitaria per il confinante che lamenta la violazione delle distanze nella costruzione di pale eoliche
A cura di Simone Spiazzi

A conferma del principio fissato dalle Sezioni Unite n. 24410/2011, la Cassazione n. 13626 del 19 maggio 2021 condivide la tesi secondo cui le opere private (nel caso di specie delle pale eoliche) realizzate, senza alcuna espropriazione, per la produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili in violazione delle distanze legali non soggiacciono alla disciplina di cui all’art. 873 c.c. e alle relative sanzioni.

La premessa logica poggia sulla disciplina riservata dal legislatore alle opere pubbliche nei confronti del regime delle distanze nonché dei diritti dei proprietari.

L’impianto normativo che delinea tale disciplina è rappresentato dall’art. 4 L. n. 2248/1865 All. E (competenza dell’Autorità amministrativa sulla revoca e la modifica degli atti amministrativi che ledono un diritto soggettivo), dall’art. 44 del T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità (indennità per l’imposizione di servitù) nonché dall’art. 7 del T.U. sull’edilizia (secondo cui la disciplina sui titoli abilitativi non si applica per una serie di attività edilizie delle PP.AA.). Tale regime depone nel senso della disapplicazione della disciplina codicistica sulle distanze a fronte di interventi realizzativi di opere pubbliche, “in presenza delle quali deve cedere anche la posizione di diritto soggettivo del proprietario confinante cui il legislatore ha riservato la sola tutela indennitaria”.

Secondo la Cassazione, analoga è la disciplina per le opere private realizzate, senza alcuna espropriazione, per la produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili in violazione delle distanze legali. Ciò in virtù dell’espressa loro equiparazione “alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche”, disposta prima dall’art. 1, comma 4, della L. n. 10/1991 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successivamente dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).

In conseguenza di ciò, per colui che lamenta la costruzione di tali opere a distanza inferiore da quella legale sarà possibile ottenere la sola tutela indennitaria per il pregiudizio sofferto, trattandosi, infatti, di interventi rispetto ai quali deve cedere anche la posizione di diritto soggettivo del proprietario confinante.
 

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