Split payment - mancata emissione della fattura da parte di un terzo - modalità di regolarizzazione

24/09/2021

Split payment - mancata emissione della fattura da parte di un terzo - modalità di regolarizzazione
A cura di Monica Secco

Si segnala la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate nell’Interpello n. 531 del 6 agosto 2021.

Secondo l’Agenzia nel regime dello split payment, la mancata emissione della fattura da parte di un terzo, che abbia ricevuto comunque il pagamento, deve essere regolarizzata attraverso la procedura di ex articolo 6, comma 8, D.lgs. n. 471/97, in base alla quale il cessionario/committente, al fine di non incorrere nella sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta (con un minimo di euro 250), deve regolarizzare la omessa o infedele fatturazione del cedente/commissionari “entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,relativo alla fatturazione delle operazioni”.

In via generale, dunque, anche la regolarizzazione di una operazione soggetta al regime dello split payment, deve è soggetta alla procedura di cui all’art. 6, comma 8 e comporta il preventivo versamento dell’IVA a favore dell’Erario.

Solo nel caso particolare esaminato nell’interpello (operazione rientrante nel mandato senza rappresentanza, in cui entrambi i soggetti, mandante e mandatario sono soggetti allo split payment), la regolarizzazione potrà avvenire senza il versamento dell’IVA e con la sola contabilizzazione dell’IVA nei registri IVA degli acquisti e delle vendite, in quanto vi è un altro soggetto (il mandante) che ha già versato l’IVA.

Regime dello split payment: Ricordiamo infatti che l’art. 17-ter, introdotto nel D.P.R. 633/1972 dalla legge n. 190/2014 (art. 1, comma 629), prevede un particolare meccanismo di applicazione dell’IVA sulle operazioni effettuate nei confronti dello Stato o di enti pubblici o società a partecipazione pubblica (definito quale scissione dei pagamenti o split payment). L’imposta così addebitata in fattura dal soggetto che effettua l’operazione, verrà trattenuta e versata direttamente all’Erario da parte del committente.

Regolarizzazione per mancata emissione della fattura: L’art. 6, comma 8 del D.Lgs. n. 471/1997 disciplina il caso del cessionario committente che, nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge oppure con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente. Tale violazione è punita, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, salvo che si provveda alla regolarizzazione dell’operazione secondo le seguenti modalità:
  • (in caso di mancato ricevimento della fattura) entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’Ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’IVA, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni previste dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, relativo alla fatturazione delle operazioni;
  • (se ha ricevuto fattura irregolare) presentando all’ufficio indicato nel punto precedente, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.
Dall’interpello emerge dunque che anche nei casi di applicazione del regime dello split payment, l’omessa o irregolare fatturazione da parte di un soggetto, deve essere regolarizzata secondo l’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 con la fatturazione dell’operazione da parte di colui che è soggetto al meccanismo della scissione dei pagamenti al fine di evitare l’irrogazione della sanzione.

Tale procedura, prevede in via ordinaria:
  • la contabilizzazione dei registri IVA degli acquisti e delle vendite dell’imposta dovuta,
  • l’emissione di regolare fattura,
  • il versamento dell’IVA stessa.
Nel caso in cui, come nel caso esaminato, risulta che l’IVA sia stata già versata, allora si potrà regolarizzare la posizione senza dover procedere a un nuovo versamento, ma sarà sufficiente contabilizzare l’imposta dovuta nei registri IVA degli acquisti e delle vendite.


 

Pubblicazioni/Eventi Directory:  Compliance amministrativa societariaConsulenza Tributaria CorporateDifesa TributariaPubblicazioni Monica Secco

Condividi su: linkedin share facebook share twitter share
Sigla.com - Internet Partner