Trasferimento della sede e mutamento della residenza fiscale in corso d'anno

01/03/2006

di Alberto Righini

L'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate - La risoluzione n.9/E del 17/01/2006
L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.9/E del 17/01/2006 prende posizione sul tema del momento dell'acquisto della residenza fiscale delle società estere a seguito del trasferimento della sede sociale nel nostro Paese e specularmente sul momento della perdita della residenza fiscale delle società italiane che trasferiscono all'estero la loro sede. Poichè ai sensi dell'art. 73, comma 3 del Tuir, approvato con DPR 22 dicembre 1986 n.917, le società sono considerate fiscalmente residenti nel nostro paese se hanno per la maggior parte del periodo d'imposta la loro sede legale (o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale) nel territorio dello stato, è chiaro che in caso di cambiamenti della sede sociale in corso d'anno, è necessario determinare in quale momento avviene il mutamente della residenza fiscale in capo all'ente trasferito e poi, una volta individuata la data di efficacia dell'operazione, occorre stabilire se dalla stessa si originano due distinti periodi d'imposta (quello ante trasferimento in cui il soggetto è considerato per l'ordinamento interno non residente e quello post trasferimento in quello in cui acquista la residenza) o meno. La questione già sollevata dalla dottrina, con la citata risoluzione trova oggi una condivisibile risposta. L'interpretazione ministeriale, dopo una premessa a carattere civilistico, vedremo per alcuni versi discutibile, afferma che nei trasferimenti di sede di società estere in Italia che avvengono in continuità giuridica, il periodo d'imposta - costituito dall'esercizio sociale -  non si interrompe e, l'attribuzione della residenza fiscale avviene ex art. 73 comma 3 del Tuir, in base alle originarie regole (sede nel territorio per la maggioranza del periodo d'imposta) ed ha effetto sin dall'inizio del periodo d'imposta. Diversamente nei trasferimenti che non soddisfano il requisito della continuità giuridica, il periodo d'imposta si interrompe e la società estera trasferita è considerata, al pari di una società neocostituita, da subito residente nel nostro Paese, e inizierà un nuovo periodo d'imposta. Analogamente nell'ipotesi di trasferimento in continuità giuridica della sede sociale dall'Italia all'estero, si ha che, se la società ha mantenuto la sede legale nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta, manterrà per l'intero periodo d'imposta la residenza fiscale italiana, diversamente, sarà considerata soggetto non residente sin dall'inizio dell'esercizio.    

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