Trust e imposte indirette: un rapporto comunque difficile

31/08/2020

Trust e imposte indirette: un rapporto comunque difficile

di Albero Righini

Trust e imposte indirette: sull'ultimo numero di Strumenti Finanziari e Fiscalità (EgeaEditore) Alberto Righini ha analizzato la tassazione indiretta del trust con particolare riguardo all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, essendo stati innumerevoli e contrastanti gli orientamenti che la prassi dell'Agenzia delle Entrate, la dottrina e la giurisprudenza hanno adottato sul tema.
 
Premessa
Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un ampio dibattito in tema di tassazione indiretta del trust, in particolare con riguardo all’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, essendo stati innumerevoli e contrastanti gli orientamenti che la prassi dell’A¬genzia delle Entrate, la dottrina e la giurisprudenza hanno adottato sul tema.
L’art. 2 co. 47 del D.L. 262/2006, nel delineare il campo di applicazione della reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni, fa riferimento alle “donazioni e [a]gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e [al]la costituzione di vincoli di destinazione di beni”. Tale riferimento ai “vincoli di destinazione” ha rappresentato la primaria fonte delle criticità interpretative e dei conseguenti contrasti giurisprudenziali sull’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni al trust.

In particolare, il dibattito è sostanzialmente riconducibile alla questione se il trust vada assoggettato ad imposta sulle successioni e donazioni a prescindere dalla realizzazione di un trasferimento o di un arricchimento in capo ad alcuno, per il semplice fatto che, con esso, sia stato costituito un vincolo di destinazione oppure se invece debba essere assoggettato ad imposizione solo qualora realizzi un trasferimento di beni, ovvero realizzi il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni. In quest’ultimo caso, la questione maggiormente dibattuta concerne il momento impositivo e, quindi, ci si è chiesti se l’imposta debba essere comunque applicata al momento della dotazione del trust (tassazione anticipata), ovvero al momento del successivo trasferimento di beni ai beneficiari (ovviamente nel caso in cui il trust preveda dei beneficiari).
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